La Costituzione
II termine
«Costituzione» è usato con diversi significati e definisce:
- il complesso di
principi e norme di comportamento effettivamente regolanti la società
statale (ed. Costituzione materiale) in un dato momento storico;
- il documento
solenne contenente i principi e le norme di organizzazione dello
Stato (Costituzione formale) a prescindere dall'effettiva
applicazione degli stessi.
Tipi di
Costituzione:
- Ottriata: viene
concesso dal sovrano, es. «lo Statuto Albertino»
- Votata: viene
adottata da un organo democraticamente eletto o comunque approvata
dal corpo elettorale
- Flessibile: può
essere modificata con procedimento ordinario
- Rigida: la
modifica avviene con procedimento aggravato
- In senso forte: c'è il controllo di legittimità costituzionale
- In senso debole: non c'è controllo sulla conformità alla
Costituzione
- Breve: contiene
solo norme sull'organizzazione e alcuni diritti
- Lunga: contiene
anche i principi ispiratori dell'azione dei pubblici poteri
- Scritta:
consacrata in un testo scritto e redatto in forma solenne
- Non scritta:
basata esclusivamente sulla consuetudine (come la Costituzione
inglese)
La nostra
Costituzione è scritta, votata, rigida in senso
forte e lunga.
Purtroppo i trattati dell'Ue hanno preminenza, in senso gerarchico, sulla nostra Costituzione, anche se ci sarebbe da ridire.
Attuale classificazione delle fonti legislative:
- le fonti
dell'Unione europea, vale a dire i trattati istitutivi, i
regolamenti, le direttive e le decisioni. Si tratta di atti che, una
volta immessi nel nostro ordinamento, occupano una posizione di
preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale;
- la
Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione
costituzionale, che si pongono al vertice della piramide delle
fonti del diritto riconosciute dal nostro ordinamento;
- le fonti
dell'ordinamento statale. Vi rientrano le leggi ordinarie e gli
atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), il
referendum abrogativo e i regolamenti interni degli organi
costituzionali; ad un gradino inferiore si pongono i regolamenti
dell'esecutivo, che non possono essere in contrasto con le fonti
legislative ordinarie;
- le fonti
regionali. In questo caso il riferimento è agli Statuti
regionali (per i quali, dopo la riforma della L. cost. 1/1999, si è
parlato addirittura di «fonti paracostituzionali»), alle leggi
regionali e ai regolamenti regionali;
- le fonti
locali, vale a dire gli Statuti comunali e provinciali e i
regolamenti approvati dagli stessi enti;
- le fonti
internazionali, vale a dire quelle che vengono recepite
nell'ordinamento costituzionale italiano in virtù dell'appartenenza
del nostro Paese alla Comunità internazionale.
All'epoca della
ratifica dei trattati istitutivi delle tre Comunità (CECA, CEE e UE)
si pose il problema del fondamento costituzionale dell'adesione
italiana alle Comunità europee. I trattati, comportando un
trasferimento di funzioni (legislative, esecutive e giurisdizionali)
a favore delle istituzioni comunitarie, andavano ad incidere su norme
di livello costituzionale e a discapito della sovranità nazionale.
Inoltre ai
trattati istitutivi delle tre Comunità è stata data esecuzione in
Italia mediante leggi ordinarie, mentre secondo una parte
della dottrina era essenziale procedere alla ratifica e
all'esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con
leggi costituzionali, poiché si trattava di legittimare
delle deroghe a norme costituzionali.
La dottrina
prevalente invece, era del parere che sarebbe stata sufficiente una
legge ordinaria, a condizione di reperire nella Costituzione una
norma che potesse dare «copertura costituzionale» alla legge di
ratifica e di esecuzione dei trattati e tale fondamento costituzionale
è stato individuato nell'articolo 11 della Costituzione.
Le limitazioni
di sovranità previste dall'articolo 11 della Costituzione
L'
Articolo 11 della
Costituzione recita:
"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."
Il ricorso all'articolo 11 della Costituzione per subordinare il primato della stessa ai trattati Ue è frutto di una
manipolazione interpretativa,
come risulta chiaramente dai lavori preparatori dell'Assemblea
Costituente, poiché i "padri costituenti" pensavano
solo all'
ONU, l'Organizzazione
delle Nazioni Unite (nel 1947 le Comunità europee non esistevano ancora), mentre si è accettato che tra le organizzazioni contemplate dalla norma rientrasse anche
l'Unione europea, di modo che le eventuali deroghe che i trattati
recassero a norme costituzionali sarebbero legittime in quanto
troverebbero il loro fondamento nell'art. 11. Le limitazioni di sovranità a cui l'articolo 11 si riferisce sono invece da intendersi come relative ad
operazioni di carattere militare, in un contesto in cui l'Italia, da
poco uscita dalla seconda guerra mondiale, rinunciava formalmente
all'uso della forza bellica e desiderava inserirsi in meccanismi di
risoluzione delle controversie che l'ONU avrebbe predisposto,
accettandone i condizionamenti.
Nonostante fosse
questa la ratio dell'art. 11 della Costituzione, si ritenne che, con
il riferimento alle «limitazioni di sovranità», la norma si
prestava ad essere invocata anche per consentire le forti limitazioni
di competenza introdotte dai trattati comunitari. Tali
limitazioni concernono non soltanto l'attività normativa dello
Stato, ma anche quella amministrativa e giurisdizionale, sicché, in
conseguenza della stipulazione dei trattati dell'Unione europea, i
cittadini si trovano sottoposti, oltre che alle autorità nazionali,
ad un sistema di pubblici poteri estraneo ed indipendente rispetto ad
esse.
La stessa Corte
costituzionale, sin dalla sua prima pronuncia, ha invocato l'articolo
11 come fondamento costituzionale dell'adesione all'Unione europea.
Le espressioni «ordinamento comunitario» e «Unione europea» sono comparse nel testo costituzionale
soltanto con la riforma del Titolo V approvata con la L. cost. 18
ottobre 2001, n. 3 (con il II governo Berlusconi), ben nove anni dopo la firma del Trattato di Maastricht, che ha inserito
diverse disposizioni che disciplinano la partecipazione italiana al
processo di integrazione europeo.
Inoltre, la norma
costituzionale del citato articolo 11, naturalmente, fa riferimento a
specifiche «limitazioni» di sovranità e non ad una totale cessione
di quest'ultima.
I limiti alla
tollerabilità delle incidenze dell'UE sul sistema costituzionale si
possono individuare nella stessa idea di limitazione, la quale non
può comportare la compromissione dei valori fondamentali del nostro
ordinamento. Da qui l'elaborazione della dottrina dei «controlimiti»
da parte della Corte costituzionale.
Secondo la nostra
Corte costituzionale il rispetto dei diritti inviolabili della
persona umana e dei principi fondamentali costituisce il presupposto
dell'inquadramento del fenomeno europeo nell'ambito dell'articolo 11 della Costituzione, ma anche un limite invalicabile al recepimento di qualunque
disposizione europea.
L'Unione
europea ha dimostrato di non essere in grado di mantenere
e soddisfare i criteri di legittimazione democratica
applicati all'interno degli Stati membri. Ciò perché l'«Europa»,
pensata come «nazione» con comunità di ideali, si è «impantanata»
nella spirale della «burocrazia finanziaria». L'Unione è percepita
distante dai reali problemi della società al punto che è
considerata da una parte del popolo europeo una entità non
necessaria. La riprova è il referendum tenuto in Gran
Bretagna il 23 giugno 2016 con il 51,9% favorevole all'uscita del
Paese dell'UE.
Principi
fondamentali (artt. 1 - 12)
Parte prima
- Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I -
Rapporti civili (artt. 13 - 28)
Titolo II -
Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34)
Titolo III -
Rapporti economici (artt. 35 - 47)
Titolo IV -
Rapporti politici (artt. 48 - 54)
Parte seconda
- Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il
Parlamento (artt. 55 - 82)
Titolo II - Il
Presidente della Repubblica (artt. 83 - 91)
Titolo III - Il
Governo: Sezione I, Il Consiglio dei Ministri (artt. 92 - 96)
Sezione II, La Pubblica Amministrazione (artt. 97 -
98)
Sezione III, Gli organi ausiliari (artt. 99 - 100)
Titolo IV - La
Magistratura: Sezione I, Ordinamento giurisdizionale (artt. 101 -
110)
Sezione II, Norme sulla giurisdizione
(artt. 111 - 113)
Titolo V - Le
Regioni, le Province e i Comuni (artt. 114 - 131)
Titolo VI -
Garanzie costituzionali: Sezione I, La Corte Costituzionale(artt.
134 - 137)
Sezione II, Revisione della
Costituzione,
Leggi
costituzionali (artt. 138 - 139)
Disposizioni
transitorie e finali: I - XVIII
- ° - ° - ° -
Elenco
delle modifiche alla
Costituzione con date
dei provvedimenti di modifica e sotto quale Governo:
Art. 10,
quarto comma: A norma
dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967,
n. 1 (con il III Governo Moro, dal 23 febbraio 1966 al 24 giugno
1968), «l’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma
dell’articolo 26 della Costituzione non si applicano
ai delitti di genocidio».
-
L'ultimo comma
dell’articolo 10 recita:
“Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”
-
L’ultimo comma
dell’articolo 26 recita:
“(l'estradizione) Non può in alcun caso essere ammessa per reati
politici.”
Art. 26,
secondo comma: A
norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno
1967, n. 1 (con il
III Governo Moro, dal 23 febbraio 1966 al 24 giugno 1968), «l’ultimo
comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’articolo 26 della
Costituzione non si applicano
ai delitti di genocidio».
-
L'ultimo comma
dell’articolo 10 recita:
“Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”
-
L’ultimo comma
dell’articolo 26 recita:
“(l'estradizione) Non può in alcun caso essere ammessa per reati
politici.”
Art. 27,
quarto comma: Le
parole «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra»
sono state soppresse
con l’art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007,
n. 1 (con il II Governo Prodi, dal 17 maggio 2006 al 6 maggio 2008).
-
Il quarto comma dell'art.
27 recitava: “Non è
ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra.”
Art. 48,
terzo comma: Comma
inserito con l’art.
1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000,
n. 1 (con il II Governo D'Alema, dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile
2000):
“La legge
stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di
voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura
l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero
per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.”
Art. 51,
primo comma: Il
secondo periodo di questo comma è stato aggiunto
con l’art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003,
n. 1 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile
2005).
-
Primo comma aggiornato:
“Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine
la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità
tra donne e uomini.”
Art. 56:
Articolo sostituito
dapprima con l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963,
n. 2 (con il IV Governo Fanfani, dal 21 febbraio 1962 al 21 giugno
1963) e poi modificato,
nei commi secondo e quarto, con l’art. 1 della legge costituzionale
23 gennaio 2001, n.
1 (con il II Governo Amato, dal 25 aprile 2000 all'11 giugno 2001).
-
Vecchio testo: “La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in
ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione
superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.”
- Nuovo
testo: “La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei
deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
Art. 57:
Articolo sostituito
dapprima con l’art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963
n. 2 (con il IV Governo Fanfani, dal 21 febbraio 1962 al 21 giugno
1963), e successivamente modificato,
nel terzo comma, dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963
n. 3 (con il I Governo Moro, dal 5 dicembre 1963 al 23 luglio 1964),
istitutiva della Regione Molise, nonché, nel primo, secondo e quarto
comma, con l’art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001,
n. 1 (con il II Governo Amato, dal 25 aprile 2000 all'11 giugno
2001).
-
Vecchio testo:
“Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione
è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione
superiore a centomila.
Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha
un solo senatore.“
- Nuovo
testo: “Il Senato
della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero.
Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha
due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.”
Art. 60,
primo comma: Comma
sostituito con l’art.
3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963,
n. 2 (con il IV Governo Fanfani, dal 21 febbraio 1962 al 21 giugno
1963).
-
Vecchio primo comma:
“La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della
Repubblica per sei.”
-
Nuovo primo comma:
“La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.”
Art. 68:
Articolo sostituito
con l’art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993,
n. 3 (con il Governo Ciampi, dal 28 aprile 1993 al 10 maggio 1994).
-
Vecchio testo:
“I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le
opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può
essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio
il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale
autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza
anche irrevocabile.”
- Nuovo
testo: “I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della
libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia
colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni
e a sequestro di corrispondenza.”
Art. 79:
Articolo sostituito
con l’art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992,
n. 1 (con il VII Governo Andreotti, dal 12 aprile 1991 al 24
aprile1992).
-
Vecchio testo:
“L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della
Repubblica su legge di delegazione delle Camere.”
Non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di
delegazione.”
- Nuovo
testo: “L’amnistia e
l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale.
La legge che
concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni caso
l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.”
Art. 81:
Articolo sostituito
dall’art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012,
n. 1 (con il Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013).
Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano,
ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa,
a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
-
Vecchio testo:
“Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese.
Ogni altra legge
che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.”
- Nuovo
testo: “(Testo
applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno
2013)
Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese.
Ogni altra legge
che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
- °
- ° - ° -
(Testo
applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo
all’anno 2014) [vedi
note a) e b)]
Lo Stato assicura
l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo
conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso
all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere
adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al
verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che
importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni
anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della
legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi
definiti con legge costituzionale.
a)
Nota - Articolo così sostituito dall’art. 1 della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla
citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto
prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
b)
Nota - L’art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
prevede quanto segue: «1. La legge di cui all'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle
pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche,
preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l'accertamento
delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo
tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia
degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite
massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b)
del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al
prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire
con misure di correzione;
d) la definizione
delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle
gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi
dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi
dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a
tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del
limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base
di un piano di rientro;
e) l'introduzione
di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri
di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e
prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica;
f) l'istituzione
presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia
costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire
compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e
di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalità
attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico
o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del
presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione,
concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli
di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
2. La legge di cui
al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto
della legge di bilancio dello Stato;
b) la facoltà dei
Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere
all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo
periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della
presente legge costituzionale;
c) le modalità
attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni.
3. La legge di cui
ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013. 4. Le Camere,
secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la
funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare
riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità
e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.”
Art. 88,
secondo comma: Comma
sostituito con l’art.
1 della legge costituzionale 4 novembre 1991,
n. 1 (con il VII Governo Andreotti, dal 12 aprile 1991 al 24
aprile 1992).
-
L'art. 88 recitava:
“Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.”
-
Il nuovo secondo comma
dell'art. 88 aggiornato:
“Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura.”
Art. 96:
Articolo così sostituito
con l’art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1 (con il Governo De Mita, dal 13 aprile 1988 al 23 luglio 1989).
-
Vecchio testo:
“Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti
in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni.”
- Nuovo
testo: “Il Presidente
del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale.”
Art. 97,
primo comma: Comma
così premesso
dall’art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012,
n. 1 (con il Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013).
“Le disposizioni
di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di
quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche
l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.”
-
Vecchio testo dell'art.
97: “I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni
e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.”
- Nuovo
testo dell'art. 97:
“(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo
all’anno 2013)
I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni
e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
- °
- ° - ° -
(Testo applicabile
a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
Le pubbliche
amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione
europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità
del debito pubblico.
I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni
e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
Art. 111:
I primi cinque commi
sono stati introdotti
con l’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999,
n. 2 (con il I Governo D'Alema, dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre
1999).
- Vecchio
testo dell'art. 111:
“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze
e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso
in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.”
- Nuovo
testo dell'art. 111: “La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge.
Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata.
Nel processo
penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura
e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la
facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le
persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro
mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale
è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato
o del suo difensore.
La legge regola i
casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio
per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze
e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso
in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.”
Titolo V:
Questo titolo è stato modificato
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23
aprile 2005). Nelle disposizioni finali
(artt. 10 e 11), la legge n. 3 ha così stabilito:
«Art. 10. - 1.
Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della
presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite».
«Art. 11. - 1.
Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un
progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga
disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere
contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha
svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti».
Art. 114:
Articolo sostituito
con l’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23
aprile 2005).
- Vecchio
testo: “La Repubblica
si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.”
- Nuovo
testo: “La Repubblica
è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla
Costituzione.
Roma è la
capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.”
Art. 116:
Articolo sostituito
con l’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23
aprile 2005).
- Vecchio
testo: “Alla Sicilia,
alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e
alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali.”
- Nuovo
testo: “Il Friuli
Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo
comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei
principî di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle
Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa
fra lo Stato e la Regione interessata.”
Art. 117:
Articolo sostituito
con l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23
aprile 2005).
- Vecchio
testo: “La Regione
emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre Regioni:
ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni
comunali;
polizia locale
urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza
pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e
biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed
industria alberghiera;
tranvie e linee
automobilistiche di interesse regionale;
viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e
porti lacuali;
acque minerali e
termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque
interne;
agricoltura e
foreste;
artigianato.
Altre materie
indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della
Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme
per la loro attuazione.”
- Nuovo
testo: “(Testo
applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno
2013)
La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera
e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela
del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello
Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico
e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale; opere dell'ingegno;
s) tutela
dell’ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e
con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principî
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di
sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
- °
- ° - ° -
(Testo applicabile
a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera
e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle
risorse finanziarie (Nota c);
f) organi dello
Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico
e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale; opere dell'ingegno;
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario (Nota d);
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato.
Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di
sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.”
Art. 117,
secondo comma,
lettera e (Nota c):
Lettera così modificata
dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della legge costituzionale
20 aprile 2012, n. 1 (con il Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013).
“Le disposizioni
di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di
quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche
l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.”
Art. 117,
terzo comma, primo
periodo (Nota d):
Periodo così modificato
dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 della legge costituzionale
20 aprile 2012, n. 1 (con il Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013).
“Le disposizioni
di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di
quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche
l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.”
Art. 118:
Articolo sostituito
con l’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23
aprile 2005).
- Vecchio
testo: “Spettano alla
Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale,
che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con
legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative.
La Regione
esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro
uffici.”
- Nuovo
testo: “Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.”
Art. 119:
Articolo sostituito
con l’art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23
aprile 2005).
- Vecchio
testo: “Le Regioni
hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da
leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato,
delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono
attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione
ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro
funzioni normali.
Per provvedere a
scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e
le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La Regione ha un
proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con
legge della Repubblica.”
- Nuovo
testo: “(Testo
applicabile fino all’esercizio finanziario 2013)
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello
Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
- °
- ° - ° -
(Testo applicabile
a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare
l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea (Nota e).
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un
proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la
contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che
per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato
l’equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti (Nota f).”
Art. 119,
primo comma (Nota e):
Comma così modificato
dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 della legge costituzionale
20 aprile 2012, n. 1 (con il Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013).
“Le disposizioni
di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di
quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche
l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.”
- Vecchio
testo: “I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei
vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea”
Art. 119,
ultimo comma (Nota
f): Comma così
modificato dalla
lettera b) del comma 1 dell’art. 4 della legge costituzionale 20
aprile 2012, n. 1 (con il Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013).
“Le disposizioni
di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di
quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche
l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.”
- Vecchio
testo: “I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti
di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E'
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.”
Art. 120:
Articolo sostituito
con l’art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23
aprile 2005).
- Vecchio
testo: “La Regione non
può istituire dazî d'importazione o esportazione o transito fra le
Regioni.
Non può adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare
il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impegno o lavoro.”
- Nuovo
testo: “La Regione non
può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero
quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.”
Art. 121:
Articolo modificato,
nel secondo e quarto comma, con l’art. 1 della legge costituzionale
22 novembre 1999, n.
1 (con il I Governo D'Alema, dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre
1999).
- Vecchio
testo: “Sono organi
della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta
regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
centrale.”
- Nuovo
testo: “Sono organi
della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta
regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta
e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.”
Art. 122:
Articolo sostituito
con l’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1 (con il I Governo D'Alema, dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre
1999).
- Vecchio
testo: “Il sistema
d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge
della Repubblica.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una
delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio
elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i
propri lavori.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i
membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi
componenti.”
-
Nuovo testo:
“Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio
o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.”
Con
le «disposizioni transitorie»,
la stessa legge
costituzionale ha inoltre stabilito:
«Art. 5. - 1.
Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e
delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo
122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della
presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della
Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli
regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni
di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli
regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i
capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente
della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior
numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta
regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di
consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei
seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate
con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di
consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo
comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio
1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con
la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di
collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede
circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede
all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere
conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di
seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
regionale.
2. Fino alla data
di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le
seguenti disposizioni:
a) entro dieci
giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale
nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e
può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui
il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa
in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre
mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni
volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».
Art. 123:
Articolo sostituito,
nei primi tre commi,
con l’art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1 (con il I Governo D'Alema, dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre
1999), e integrato
dell’ultimo comma con l’art. 7 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile
2005).
- Vecchio
testo: “Ogni Regione
ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le
leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è
deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.”
- Nuovo
testo: “Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è
approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale
legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del
Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere
la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione,
lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.”
Art. 126:
Articolo sostituito
con l’art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1 (con il I Governo D'Alema, dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre
1999).
- Vecchio
testo: “Il Consiglio
regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda
all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che
abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere
sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere
altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è
disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica,
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di
scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili
al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e
provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e
agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo
Consiglio.”
- Nuovo
testo: “Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o
gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono
altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica.
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.”
Art. 127:
Articolo sostituito
con l’art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23
aprile 2005).
- Vecchio
testo: “Ogni legge
approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che,
salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è
promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in
vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una
legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo
della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore
non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della
Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al
Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio
regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni
dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti
alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di
interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di
chi sia la competenza.”
- Nuovo
testo: “Il Governo,
quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
La Regione, quando
ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o
di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge o dell’atto avente valore di legge.”
Art. 131:
Articolo così modificato con l’art. 1 della legge costituzionale
27 dicembre 1963, n.
3 (con il I Governo Moro, dal 5 dicembre 1963 al 23 luglio 1964).
- Vecchio
testo: “Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto
Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia
Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.”
- Nuovo
testo: “Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto
Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia
Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.”
Art. 132,
secondo comma: Comma
così modificato con
l’art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23
aprile 2005).
- Vecchio
testo: “Si può con
legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.”
- Nuovo
testo: “Si può con
legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con
l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia
o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.”
Art. 134:
L’ultimo capoverso
è stato così modificato
con l’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1 (con il Governo De Mita, dal 13 aprile 1988 al 23 luglio 1989).
- Vecchio
testo: “La Corte
costituzionale giudica:
sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma
della Costituzione.”
- Nuovo
testo: “La Corte
costituzionale giudica:
sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.”
Art. 135:
Articolo sostituito
con l’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967,
n. 2 (con il III Governo Moro, dal 23 febbraio 1966 al 24 giugno
1968) e successivamente modificato,
nell’ultimo capoverso, con l’art. 2, comma 2, della legge
costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1 (con il Governo De Mita, dal 13 aprile 1988 al 23 luglio 1989).
- Vecchio
testo: “La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della
Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il
presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono
nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme
stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi
d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta
comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a
senatore.”
- Nuovo
testo: “La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della
Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.
Alla scadenza del
termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio
delle funzioni.
La Corte elegge
tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi
d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre
i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.”
XI disposizione transitoria e
finale: Il termine,
previsto in questo articolo, è stato prorogato
al 31 dicembre 1963, con l’articolo unico della legge
costituzionale 18 marzo 1958,
n. 1 (con il I Governo Zoli, dal 19 maggio 1957 al 1° luglio 1958).
- Testo:
“Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a
modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il
concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo
132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate.”
XIII disposizione transitoria e
finale: Ai sensi della legge
costituzionale 23 ottobre 2002,
n. 1 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23
aprile 2005) «i commi primo e secondo
della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
esauriscono i loro effetti
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale».
- Vecchio
testo: “I membri e i
discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire
uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa
Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti
nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro
consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che
siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
- Nuovo
testo: “I beni,
esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.”
- ° - ° - ° -
Guida la
classifica dei
governi che hanno patrocinato le
42 modifiche costituzionali
1) il II Governo
Berlusconi (dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005) con 12 provvedimenti di modifica, segue
2) il Governo Monti (dal
16 novembre 2011 al 28 aprile 2013) con 6 provvedimenti di modifica (sotto il governo Monti, Giancarlo
Giorgetti ha scritto la legge del pareggio di bilancio), segue
3) il I Governo D'Alema
(dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre 1999) con 5 provvedimenti di modifica, segue
4) il IV Governo Fanfani
(dal 21 febbraio 1962 al 21 giugno 1963) con 3 provvedimenti di modifica,
come
il III Governo Moro
(dal 23 febbraio 1966 al 24 giugno 1968) con 3 provvedimenti di modifica,
come
il Governo De Mita
(dal 13 aprile 1988 al 23 luglio 1989) con 3 provvedimenti di modifica, segue
5) il I Governo Moro
(dal 5 dicembre 1963 al 23 luglio 1964) con 2 provvedimenti di modifica,
come
il VII Governo
Andreotti (dal 12 aprile 1991 al 24 aprile1992) con 2 provvedimenti di modifica,
come
il II Governo Amato
(dal 25 aprile 2000 all'11 giugno 2001) con 2 provvedimenti di modifica, segue
6) il Governo Zoli (dal 19 maggio 1957 al 1°
luglio 1958) con 1 provvedimento di modifica,
come
il Governo Ciampi
(dal 28 aprile 1993 al 10 maggio 1994) con 1 provvedimento di modifica,
come
il II Governo D'Alema
(dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000) con 1 provvedimento di modifica,
come
il II Governo Prodi
(dal 17 maggio 2006 al 6 maggio 2008) con 1 provvedimento di modifica.
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