L'Italia sta affondando nel mare dell'Unione Europea. |
Attuale classificazione delle fonti legislative:
- le fonti dell'Unione europea, vale a dire i trattati istitutivi, i regolamenti, le direttive e le decisioni. Si tratta di atti che, una volta immessi nel nostro ordinamento, occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale;
- la Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, che si pongono al vertice della piramide delle fonti del diritto riconosciute dal nostro ordinamento;
- le fonti dell'ordinamento statale. Vi rientrano le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), il referendum abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali; ad un gradino inferiore si pongono i regolamenti dell'esecutivo, che non possono essere in contrasto con le fonti legislative ordinarie;
- le fonti regionali. In questo caso il riferimento è agli Statuti regionali (per i quali, dopo la riforma della L. cost. 1/1999, si è parlato addirittura di «fonti paracostituzionali»), alle leggi regionali e ai regolamenti regionali;
- le fonti locali, vale a dire gli Statuti comunali e provinciali e i regolamenti approvati dagli stessi enti;
- le fonti internazionali, vale a dire quelle che vengono recepite nell'ordinamento costituzionale italiano in virtù dell'appartenenza del nostro Paese alla Comunità internazionale.
All'epoca della ratifica dei trattati istitutivi delle tre Comunità (CECA, CEE e UE) si pose il problema del fondamento costituzionale dell'adesione italiana alle Comunità europee. I trattati, comportando un trasferimento di funzioni (legislative, esecutive e giurisdizionali) a favore delle istituzioni comunitarie, andavano ad incidere su norme di livello costituzionale e a discapito della sovranità nazionale.
Inoltre ai trattati istitutivi delle tre Comunità è stata data esecuzione in Italia mediante leggi ordinarie, mentre secondo una parte della dottrina era essenziale procedere alla ratifica e all'esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con leggi costituzionali, poiché si trattava di legittimare delle deroghe a norme costituzionali.
La dottrina prevalente invece, era del parere che sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria, a condizione di reperire nella Costituzione una norma che potesse dare «copertura costituzionale» alla legge di ratifica e di esecuzione dei trattati e tale fondamento costituzionale è stato individuato nell'articolo 11 della Costituzione.
La conformità al diritto internazionale e le limitazioni di sovranità previste dagli articoli 10 e 11 della Costituzione
L'Articolo 10 della Costituzione recita:
L'Articolo 11 della Costituzione recita:
Il ricorso all'articolo 11 della Costituzione per subordinare il primato della stessa ai trattati Ue è frutto di una manipolazione interpretativa, come risulta chiaramente dai lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, poiché i "padri costituenti" pensavano solo all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (nel 1947 le Comunità europee non esistevano ancora), mentre si è accettato che tra le organizzazioni contemplate dalla norma rientrasse anche l'Unione europea, di modo che le eventuali deroghe che i trattati recassero a norme costituzionali sarebbero legittime in quanto troverebbero il loro fondamento nell'art. 11. Le limitazioni di sovranità a cui l'articolo 11 si riferisce sono invece da intendersi come relative ad operazioni di carattere militare, in un contesto in cui l'Italia, da poco uscita dalla seconda guerra mondiale, rinunciava formalmente all'uso della forza bellica e desiderava inserirsi in meccanismi di risoluzione delle controversie che l'ONU avrebbe predisposto, accettandone i condizionamenti.
"L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero
è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel
suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello
straniero per reati politici [cfr. art. 26]."
"L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo."
Il ricorso all'articolo 11 della Costituzione per subordinare il primato della stessa ai trattati Ue è frutto di una manipolazione interpretativa, come risulta chiaramente dai lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, poiché i "padri costituenti" pensavano solo all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (nel 1947 le Comunità europee non esistevano ancora), mentre si è accettato che tra le organizzazioni contemplate dalla norma rientrasse anche l'Unione europea, di modo che le eventuali deroghe che i trattati recassero a norme costituzionali sarebbero legittime in quanto troverebbero il loro fondamento nell'art. 11. Le limitazioni di sovranità a cui l'articolo 11 si riferisce sono invece da intendersi come relative ad operazioni di carattere militare, in un contesto in cui l'Italia, da poco uscita dalla seconda guerra mondiale, rinunciava formalmente all'uso della forza bellica e desiderava inserirsi in meccanismi di risoluzione delle controversie che l'ONU avrebbe predisposto, accettandone i condizionamenti.
Nonostante fosse questa la ratio dell'art. 11 della Costituzione, si ritenne che, con il riferimento alle «limitazioni di sovranità», la norma si prestava ad essere invocata anche per consentire le forti limitazioni di competenza introdotte dai trattati comunitari. Tali limitazioni concernono non soltanto l'attività normativa dello Stato, ma anche quella amministrativa e giurisdizionale, sicché, in conseguenza della stipulazione dei trattati dell'Unione europea, i cittadini si trovano sottoposti, oltre che alle autorità nazionali, ad un sistema di pubblici poteri estraneo ed indipendente rispetto ad esse.
La stessa Corte costituzionale, sin dalla sua prima pronuncia, ha invocato l'articolo 11 come fondamento costituzionale dell'adesione all'Unione europea.
Le espressioni «ordinamento comunitario» e «Unione europea», pertanto, sono comparse nel testo costituzionale soltanto con la riforma del Titolo V approvata con la L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II governo Berlusconi), ben nove anni dopo la firma del Trattato di Maastricht, che ha inserito diverse disposizioni che disciplinano la partecipazione italiana al processo di integrazione europeo.
L'articolo 117 della Costituzione è stato sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005).
- Vecchio testo: “La Regione
emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre Regioni:..
- Nuovo testo: “(Testo
applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno
2013)
La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza
dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e
mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e
anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini
nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del
tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell’ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principî
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso
di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo
Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la
Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
- ° - ° - ° -
(Testo applicabile a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza
dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e
mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (Nota c);
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e
anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini
nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del
tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario (Nota d); valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso
di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo
Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la
Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.”
Inoltre, la norma costituzionale del citato articolo 11, naturalmente, fa riferimento a specifiche «limitazioni» di sovranità e non ad una totale cessione di quest'ultima.
I Controlimiti
I limiti alla tollerabilità delle incidenze dell'UE sul sistema costituzionale si possono individuare nella stessa idea di limitazione, la quale non può comportare la compromissione dei valori fondamentali del nostro ordinamento. Da qui l'elaborazione della dottrina dei «controlimiti» da parte della Corte costituzionale.
Secondo la nostra Corte costituzionale il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana e dei principi fondamentali costituisce il presupposto dell'inquadramento del fenomeno europeo nell'ambito dell'articolo 11 della Costituzione, ma anche un limite invalicabile al recepimento di qualunque disposizione europea.
L'Unione europea ha dimostrato di non essere in grado di mantenere e soddisfare i criteri di legittimazione democratica applicati all'interno degli Stati membri. Ciò perché l'«Europa», pensata come «nazione» con comunità di ideali, si è «impantanata» nella spirale della «burocrazia finanziaria». L'Unione è percepita distante dai reali problemi della società al punto che è considerata da una parte del popolo europeo una entità non necessaria. La riprova è il referendum tenuto in Gran Bretagna il 23 giugno 2016 con il 51,9% favorevole all'uscita del Paese dell'UE.
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l'Unità del 12-3-1947 |
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