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giovedì 17 gennaio 2019

Le 42 modifiche alla Costituzione: quando, sotto quale governo (con classifica finale) e quali modifiche

Prima pagina dell'originale
della Costituzione,
custodita presso la
presidenza della
repubblica, da
https://it.wikipedia.
org/wiki/Costituzione
_della_Repubblica
_Italiana
La Costituzione
II termine «Costituzione» è usato con diversi significati e definisce:
- il complesso di principi e norme di comportamento effettivamente regolanti la società statale (ed. Costituzione materiale) in un dato momento storico;
- il documento solenne contenente i principi e le norme di organizzazione dello Stato (Costituzione formale) a prescindere dall'effettiva applicazione degli stessi.

Tipi di Costituzione:
- Ottriata: viene concesso dal sovrano, es. «lo Statuto Albertino»
- Votata: viene adottata da un organo democraticamente eletto o comunque approvata
   dal corpo elettorale
- Flessibile: può essere modificata con procedimento ordinario
- Rigida: la modifica avviene con procedimento aggravato
- In senso forte: c'è il controllo di legittimità costituzionale
- In senso debole: non c'è controllo sulla conformità alla Costituzione
- Breve: contiene solo norme sull'organizzazione e alcuni diritti
- Lunga: contiene anche i principi ispiratori dell'azione dei pubblici poteri
- Scritta: consacrata in un testo scritto e redatto in forma solenne
- Non scritta: basata esclusivamente sulla consuetudine (come la Costituzione inglese)

La nostra Costituzione è scritta, votata, rigida in senso forte e lunga.

Purtroppo i trattati dell'Ue hanno preminenza, in senso gerarchico, sulla nostra Costituzione, anche se ci sarebbe da ridire.

Attuale classificazione delle fonti legislative:

- le fonti dell'Unione europea, vale a dire i trattati istitutivi, i regolamenti, le direttive e le decisioni. Si tratta di atti che, una volta immessi nel nostro ordinamento, occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale;
- la Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, che si pongono al vertice della piramide delle fonti del diritto riconosciute dal nostro ordinamento;
- le fonti dell'ordinamento statale. Vi rientrano le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), il referendum abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali; ad un gradino inferiore si pongono i regolamenti dell'esecutivo, che non possono essere in contrasto con le fonti legislative ordinarie;
- le fonti regionali. In questo caso il riferimento è agli Statuti regionali (per i quali, dopo la riforma della L. cost. 1/1999, si è parlato addirittura di «fonti paracostituzionali»), alle leggi regionali e ai regolamenti regionali;
- le fonti locali, vale a dire gli Statuti comunali e provinciali e i regolamenti approvati dagli stessi enti;
- le fonti internazionali, vale a dire quelle che vengono recepite nell'ordinamento costituzionale italiano in virtù dell'appartenenza del nostro Paese alla Comunità internazionale.

All'epoca della ratifica dei trattati istitutivi delle tre Comunità (CECA, CEE e UE) si pose il problema del fondamento costituzionale dell'adesione italiana alle Comunità europee. I trattati, comportando un trasferimento di funzioni (legislative, esecutive e giurisdizionali) a favore delle istituzioni comunitarie, andavano ad incidere su norme di livello costituzionale e a discapito della sovranità nazionale.
Inoltre ai trattati istitutivi delle tre Comunità è stata data esecuzione in Italia mediante leggi ordinarie, mentre secondo una parte della dottrina era essenziale procedere alla ratifica e all'esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con leggi costituzionali, poiché si trattava di legittimare delle deroghe a norme costituzionali.
La dottrina prevalente invece, era del parere che sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria, a condizione di reperire nella Costituzione una norma che potesse dare «copertura costituzionale» alla legge di ratifica e di esecuzione dei trattati e tale fondamento costituzionale è stato individuato nell'articolo 11 della Costituzione.

Le limitazioni di sovranità previste dall'articolo 11 della Costituzione
L'Articolo 11 della Costituzione recita:
"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."

Il ricorso all'articolo 11 della Costituzione per subordinare il primato della stessa ai trattati Ue è frutto di una manipolazione interpretativa, come risulta chiaramente dai lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, poiché i "padri costituenti" pensavano solo all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (nel 1947 le Comunità europee non esistevano ancora), mentre si è accettato che tra le organizzazioni contemplate dalla norma rientrasse anche l'Unione europea, di modo che le eventuali deroghe che i trattati recassero a norme costituzionali sarebbero legittime in quanto troverebbero il loro fondamento nell'art. 11. Le limitazioni di sovranità a cui l'articolo 11 si riferisce sono invece da intendersi come relative ad operazioni di carattere militare, in un contesto in cui l'Italia, da poco uscita dalla seconda guerra mondiale, rinunciava formalmente all'uso della forza bellica e desiderava inserirsi in meccanismi di risoluzione delle controversie che l'ONU avrebbe predisposto, accettandone i condizionamenti.
Nonostante fosse questa la ratio dell'art. 11 della Costituzione, si ritenne che, con il riferimento alle «limitazioni di sovranità», la norma si prestava ad essere invocata anche per consentire le forti limitazioni di competenza introdotte dai trattati comunitari. Tali limitazioni concernono non soltanto l'attività normativa dello Stato, ma anche quella amministrativa e giurisdizionale, sicché, in conseguenza della stipulazione dei trattati dell'Unione europea, i cittadini si trovano sottoposti, oltre che alle autorità nazionali, ad un sistema di pubblici poteri estraneo ed indipendente rispetto ad esse.
La stessa Corte costituzionale, sin dalla sua prima pronuncia, ha invocato l'articolo 11 come fondamento costituzionale dell'adesione all'Unione europea.
Le espressioni «ordinamento comunitario» e «Unione europea» sono comparse nel testo costituzionale soltanto con la riforma del Titolo V approvata con la L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II governo Berlusconi), ben nove anni dopo la firma del Trattato di Maastricht, che ha inserito diverse disposizioni che disciplinano la partecipazione italiana al processo di integrazione europeo.

Inoltre, la norma costituzionale del citato articolo 11, naturalmente, fa riferimento a specifiche «limitazioni» di sovranità e non ad una totale cessione di quest'ultima.

I limiti alla tollerabilità delle incidenze dell'UE sul sistema costituzionale si possono individuare nella stessa idea di limitazione, la quale non può comportare la compromissione dei valori fondamentali del nostro ordinamento. Da qui l'elaborazione della dottrina dei «controlimiti» da parte della Corte costituzionale.
Secondo la nostra Corte costituzionale il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana e dei principi fondamentali costituisce il presupposto dell'inquadramento del fenomeno europeo nell'ambito dell'articolo 11 della Costituzione, ma anche un limite invalicabile al recepimento di qualunque disposizione europea.

L'Unione europea ha dimostrato di non essere in grado di mantenere e soddisfare i criteri di legittimazione democratica applicati all'interno degli Stati membri. Ciò perché l'«Europa», pensata come «nazione» con comunità di ideali, si è «impantanata» nella spirale della «burocrazia finanziaria». L'Unione è percepita distante dai reali problemi della società al punto che è considerata da una parte del popolo europeo una entità non necessaria. La riprova è il referendum tenuto in Gran Bretagna il 23 giugno 2016 con il 51,9% favorevole all'uscita del Paese dell'UE.

                                                             LA COSTITUZIONE ITALIANA
Principi fondamentali (artt. 1 - 12)
Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I - Rapporti civili (artt. 13 - 28)
Titolo II - Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34)
Titolo III - Rapporti economici (artt. 35 - 47)
Titolo IV - Rapporti politici (artt. 48 - 54)
Parte seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento (artt. 55 - 82)
Titolo II - Il Presidente della Repubblica (artt. 83 - 91)
Titolo III - Il Governo: Sezione I, Il Consiglio dei Ministri (artt. 92 - 96)
Sezione II, La Pubblica Amministrazione (artt. 97 - 98)
Sezione III, Gli organi ausiliari (artt. 99 - 100)
Titolo IV - La Magistratura: Sezione I, Ordinamento giurisdizionale (artt. 101 - 110)
Sezione II, Norme sulla giurisdizione (artt. 111 - 113)
Titolo V - Le Regioni, le Province e i Comuni (artt. 114 - 131)
Titolo VI - Garanzie costituzionali: Sezione I, La Corte Costituzionale(artt. 134 - 137)
Sezione II, Revisione della Costituzione,
Leggi costituzionali (artt. 138 - 139)
Disposizioni transitorie e finali: I - XVIII
                                                                     - ° - ° - ° -
Elenco delle modifiche alla Costituzione con date dei provvedimenti di modifica e sotto quale Governo:

Art. 10, quarto comma: A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (con il III Governo Moro, dal 23 febbraio 1966 al 24 giugno 1968), «l’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».
- L'ultimo comma dell’articolo 10 recita: “Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”
- L’ultimo comma dell’articolo 26 recita: “(l'estradizione) Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.”

Art. 26, secondo comma: A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (con il III Governo Moro, dal 23 febbraio 1966 al 24 giugno 1968), «l’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».
- L'ultimo comma dell’articolo 10 recita: “Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”
- L’ultimo comma dell’articolo 26 recita: “(l'estradizione) Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.”

Art. 27, quarto comma: Le parole «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono state soppresse con l’art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 (con il II Governo Prodi, dal 17 maggio 2006 al 6 maggio 2008).
- Il quarto comma dell'art. 27 recitava: “Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.”

Art. 48, terzo comma: Comma inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (con il II Governo D'Alema, dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000):
“La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.”

Art. 51, primo comma: Il secondo periodo di questo comma è stato aggiunto con l’art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005).
- Primo comma aggiornato: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.”

Art. 56: Articolo sostituito dapprima con l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (con il IV Governo Fanfani, dal 21 febbraio 1962 al 21 giugno 1963) e poi modificato, nei commi secondo e quarto, con l’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (con il II Governo Amato, dal 25 aprile 2000 all'11 giugno 2001).
- Vecchio testo: “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.”
- Nuovo testo: “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57: Articolo sostituito dapprima con l’art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963 n. 2 (con il IV Governo Fanfani, dal 21 febbraio 1962 al 21 giugno 1963), e successivamente modificato, nel terzo comma, dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963 n. 3 (con il I Governo Moro, dal 5 dicembre 1963 al 23 luglio 1964), istitutiva della Regione Molise, nonché, nel primo, secondo e quarto comma, con l’art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (con il II Governo Amato, dal 25 aprile 2000 all'11 giugno 2001).
- Vecchio testo: “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.“
- Nuovo testo: “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”

Art. 60, primo comma: Comma sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (con il IV Governo Fanfani, dal 21 febbraio 1962 al 21 giugno 1963).
- Vecchio primo comma: “La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.”
- Nuovo primo comma: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.”

Art. 68: Articolo sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (con il Governo Ciampi, dal 28 aprile 1993 al 10 maggio 1994).
- Vecchio testo: “I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.”
- Nuovo testo: “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.”

Art. 79: Articolo sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (con il VII Governo Andreotti, dal 12 aprile 1991 al 24 aprile1992).
- Vecchio testo: “L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.”
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.”
- Nuovo testo: “L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.”

Art. 81: Articolo sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (con il Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013). Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
- Vecchio testo: “Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.”
- Nuovo testo: “(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
- ° - ° - ° -
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014) [vedi note a) e b)]
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
a) Nota - Articolo così sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
b) Nota - L’art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 prevede quanto segue: «1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013. 4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.”

Art. 88, secondo comma: Comma sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (con il VII Governo Andreotti, dal 12 aprile 1991 al 24 aprile 1992).
- L'art. 88 recitava: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.”
- Il nuovo secondo comma dell'art. 88 aggiornato: “Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.”

Art. 96: Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (con il Governo De Mita, dal 13 aprile 1988 al 23 luglio 1989).
- Vecchio testo: “Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.”
- Nuovo testo: “Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.”

Art. 97, primo comma: Comma così premesso dall’art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (con il Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013).
“Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.”
- Vecchio testo dell'art. 97: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”
- Nuovo testo dell'art. 97: “(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
- ° - ° - ° -
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 111: I primi cinque commi sono stati introdotti con l’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (con il I Governo D'Alema, dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre 1999).
- Vecchio testo dell'art. 111: “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.”
- Nuovo testo dell'art. 111: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.”

Titolo V: Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005). Nelle disposizioni finali (artt. 10 e 11), la legge n. 3 ha così stabilito:
«Art. 10. - 1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
«Art. 11. - 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 114: Articolo sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005).
- Vecchio testo: “La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.”
- Nuovo testo: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.”

Art. 116: Articolo sostituito con l’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005).
- Vecchio testo: “Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.”
- Nuovo testo: “Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.”

Art. 117: Articolo sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005).
- Vecchio testo: “La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.”
- Nuovo testo: “(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
- ° - ° - ° -
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (Nota c);
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (Nota d); valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”

Art. 117, secondo comma, lettera e (Nota c): Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (con il Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013).
“Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.”

Art. 117, terzo comma, primo periodo (Nota d): Periodo così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (con il Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013).
“Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.”

Art. 118: Articolo sostituito con l’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005).
- Vecchio testo: “Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.”
- Nuovo testo: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

Art. 119: Articolo sostituito con l’art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005).
- Vecchio testo: “Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.”
- Nuovo testo: “(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario 2013)
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
- ° - ° - ° -
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (Nota e).
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (Nota f).”

Art. 119, primo comma (Nota e): Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (con il Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013).
“Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.”
- Vecchio testo: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”

Art. 119, ultimo comma (Nota f): Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (con il Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013).
“Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.”
- Vecchio testo: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”

Art. 120: Articolo sostituito con l’art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005).
- Vecchio testo: “La Regione non può istituire dazî d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impegno o lavoro.”
- Nuovo testo: “La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.”

Art. 121: Articolo modificato, nel secondo e quarto comma, con l’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (con il I Governo D'Alema, dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre 1999).
- Vecchio testo: “Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.”
- Nuovo testo: “Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.”

Art. 122: Articolo sostituito con l’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (con il I Governo D'Alema, dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre 1999).
- Vecchio testo: “Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.”
- Nuovo testo: “Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.”
Con le «disposizioni transitorie», la stessa legge costituzionale ha inoltre stabilito:
«Art. 5. - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».

Art. 123: Articolo sostituito, nei primi tre commi, con l’art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (con il I Governo D'Alema, dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre 1999), e integrato dell’ultimo comma con l’art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005).
- Vecchio testo: “Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.”
- Nuovo testo: “Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.”

Art. 126: Articolo sostituito con l’art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (con il I Governo D'Alema, dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre 1999).
- Vecchio testo: “Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.”
- Nuovo testo: “Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.”

Art. 127: Articolo sostituito con l’art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005).
- Vecchio testo: “Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.”
- Nuovo testo: “Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.”

Art. 131: Articolo così modificato con l’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 (con il I Governo Moro, dal 5 dicembre 1963 al 23 luglio 1964).
- Vecchio testo: “Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.”
- Nuovo testo: “Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.”

Art. 132, secondo comma: Comma così modificato con l’art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005).
- Vecchio testo: “Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.”
- Nuovo testo: “Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.”

Art. 134: L’ultimo capoverso è stato così modificato con l’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (con il Governo De Mita, dal 13 aprile 1988 al 23 luglio 1989).
- Vecchio testo: “La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.”
- Nuovo testo: “La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.”

Art. 135: Articolo sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 (con il III Governo Moro, dal 23 febbraio 1966 al 24 giugno 1968) e successivamente modificato, nell’ultimo capoverso, con l’art. 2, comma 2, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (con il Governo De Mita, dal 13 aprile 1988 al 23 luglio 1989).
- Vecchio testo: “La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.”
- Nuovo testo: “La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.”

XI disposizione transitoria e finale: Il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963, con l’articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 (con il I Governo Zoli, dal 19 maggio 1957 al 1° luglio 1958).
- Testo: “Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.”

XIII disposizione transitoria e finale: Ai sensi della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005) «i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».
- Vecchio testo: “I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
- Nuovo testo: “I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.”
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Ricavato da https://www.sudcritica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=701&Itemid=28 e Wikipedia.
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Guida la classifica dei governi che hanno patrocinato le 42 modifiche costituzionali
1) il II Governo Berlusconi (dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005)   con 12 provvedimenti di modifica, segue
2) il Governo Monti (dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013)         con 6 provvedimenti di modifica (sotto il governo Monti, Giancarlo Giorgetti ha scritto la legge del pareggio di bilancio), segue
3) il I Governo D'Alema (dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre 1999) con 5 provvedimenti di modifica, segue
4) il IV Governo Fanfani (dal 21 febbraio 1962 al 21 giugno 1963)  con 3 provvedimenti di modifica,
come
il III Governo Moro (dal 23 febbraio 1966 al 24 giugno 1968)         con 3 provvedimenti di modifica,
come
il Governo De Mita (dal 13 aprile 1988 al 23 luglio 1989)                 con 3 provvedimenti di modifica, segue
5) il I Governo Moro (dal 5 dicembre 1963 al 23 luglio 1964)           con 2 provvedimenti di modifica,
come
il VII Governo Andreotti (dal 12 aprile 1991 al 24 aprile1992)           con 2 provvedimenti di modifica,
come
il II Governo Amato (dal 25 aprile 2000 all'11 giugno 2001)              con 2 provvedimenti di modifica, segue
6) il Governo Zoli (dal 19 maggio 1957 al 1° luglio 1958)                 con 1 provvedimento di modifica,
come
il Governo Ciampi (dal 28 aprile 1993 al 10 maggio 1994)               con 1 provvedimento di modifica,
come
il II Governo D'Alema (dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000)       con 1 provvedimento di modifica,
come
il II Governo Prodi (dal 17 maggio 2006 al 6 maggio 2008)              con 1 provvedimento di modifica.


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