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venerdì 18 gennaio 2019

L'illegalità nella cessione della Sovranità italiana all'Unione Europea

L'Italia sta affondando nel
mare dell'Unione Europea.
Purtroppo i trattati dell'Ue hanno preminenza, in senso gerarchico, sulla nostra Costituzione, anche se ci sarebbe da ridire.

Attuale classificazione delle fonti legislative:

- le fonti dell'Unione europea, vale a dire i trattati istitutivi, i regolamenti, le direttive e le decisioni. Si tratta di atti che, una volta immessi nel nostro ordinamento, occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale;
- la Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, che si pongono al vertice della piramide delle fonti del diritto riconosciute dal nostro ordinamento;
- le fonti dell'ordinamento statale. Vi rientrano le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), il referendum abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali; ad un gradino inferiore si pongono i regolamenti dell'esecutivo, che non possono essere in contrasto con le fonti legislative ordinarie;
- le fonti regionali. In questo caso il riferimento è agli Statuti regionali (per i quali, dopo la riforma della L. cost. 1/1999, si è parlato addirittura di «fonti paracostituzionali»), alle leggi regionali e ai regolamenti regionali;
- le fonti locali, vale a dire gli Statuti comunali e provinciali e i regolamenti approvati dagli stessi enti;
- le fonti internazionali, vale a dire quelle che vengono recepite nell'ordinamento costituzionale italiano in virtù dell'appartenenza del nostro Paese alla Comunità internazionale.

All'epoca della ratifica dei trattati istitutivi delle tre Comunità (CECA, CEE e UE) si pose il problema del fondamento costituzionale dell'adesione italiana alle Comunità europee. I trattati, comportando un trasferimento di funzioni (legislative, esecutive e giurisdizionali) a favore delle istituzioni comunitarie, andavano ad incidere su norme di livello costituzionale e a discapito della sovranità nazionale.
Inoltre ai trattati istitutivi delle tre Comunità è stata data esecuzione in Italia mediante leggi ordinarie, mentre secondo una parte della dottrina era essenziale procedere alla ratifica e all'esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con leggi costituzionali, poiché si trattava di legittimare delle deroghe a norme costituzionali.
La dottrina prevalente invece, era del parere che sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria, a condizione di reperire nella Costituzione una norma che potesse dare «copertura costituzionale» alla legge di ratifica e di esecuzione dei trattati e tale fondamento costituzionale è stato individuato nell'articolo 11 della Costituzione.

La conformità al diritto internazionale e le limitazioni di sovranità previste dagli articoli 10 e 11 della Costituzione

L'Articolo 10 della Costituzione recita:
"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici [cfr. art. 26]."

L'Articolo 11 della Costituzione recita:
"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."

Il ricorso all'articolo 11 della Costituzione per subordinare il primato della stessa ai trattati Ue è frutto di una manipolazione interpretativa, come risulta chiaramente dai lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, poiché i "padri costituenti" pensavano solo all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (nel 1947 le Comunità europee non esistevano ancora), mentre si è accettato che tra le organizzazioni contemplate dalla norma rientrasse anche l'Unione europea, di modo che le eventuali deroghe che i trattati recassero a norme costituzionali sarebbero legittime in quanto troverebbero il loro fondamento nell'art. 11. Le limitazioni di sovranità a cui l'articolo 11 si riferisce sono invece da intendersi come relative ad operazioni di carattere militare, in un contesto in cui l'Italia, da poco uscita dalla seconda guerra mondiale, rinunciava formalmente all'uso della forza bellica e desiderava inserirsi in meccanismi di risoluzione delle controversie che l'ONU avrebbe predisposto, accettandone i condizionamenti.
Nonostante fosse questa la ratio dell'art. 11 della Costituzione, si ritenne che, con il riferimento alle «limitazioni di sovranità», la norma si prestava ad essere invocata anche per consentire le forti limitazioni di competenza introdotte dai trattati comunitari. Tali limitazioni concernono non soltanto l'attività normativa dello Stato, ma anche quella amministrativa e giurisdizionale, sicché, in conseguenza della stipulazione dei trattati dell'Unione europea, i cittadini si trovano sottoposti, oltre che alle autorità nazionali, ad un sistema di pubblici poteri estraneo ed indipendente rispetto ad esse.
La stessa Corte costituzionale, sin dalla sua prima pronuncia, ha invocato l'articolo 11 come fondamento costituzionale dell'adesione all'Unione europea.
Le espressioni «ordinamento comunitario» e «Unione europea», pertanto, sono comparse nel testo costituzionale soltanto con la riforma del Titolo V approvata con la L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II governo Berlusconi), ben nove anni dopo la firma del Trattato di Maastricht, che ha inserito diverse disposizioni che disciplinano la partecipazione italiana al processo di integrazione europeo.

L'articolo 117 della Costituzione è stato sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (con il II Governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005).
- Vecchio testo: “La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:..
- Nuovo testo: “(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
- ° - ° - ° -
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (Nota c);
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (Nota d); valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”

Inoltre, la norma costituzionale del citato articolo 11, naturalmente, fa riferimento a specifiche «limitazioni» di sovranità e non ad una totale cessione di quest'ultima.

I Controlimiti
I limiti alla tollerabilità delle incidenze dell'UE sul sistema costituzionale si possono individuare nella stessa idea di limitazione, la quale non può comportare la compromissione dei valori fondamentali del nostro ordinamento. Da qui l'elaborazione della dottrina dei «controlimiti» da parte della Corte costituzionale.
Secondo la nostra Corte costituzionale il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana e dei principi fondamentali costituisce il presupposto dell'inquadramento del fenomeno europeo nell'ambito dell'articolo 11 della Costituzione, ma anche un limite invalicabile al recepimento di qualunque disposizione europea.

L'Unione europea ha dimostrato di non essere in grado di mantenere e soddisfare i criteri di legittimazione democratica applicati all'interno degli Stati membri. Ciò perché l'«Europa», pensata come «nazione» con comunità di ideali, si è «impantanata» nella spirale della «burocrazia finanziaria». L'Unione è percepita distante dai reali problemi della società al punto che è considerata da una parte del popolo europeo una entità non necessaria. La riprova è il referendum tenuto in Gran Bretagna il 23 giugno 2016 con il 51,9% favorevole all'uscita del Paese dell'UE.

l'Unità del 12-3-1947


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giovedì 17 gennaio 2019

Le 40 modifiche alla Costituzione da parte del Parlamento: quali, quando, con quale governo

Prima pagina dell'originale
della Costituzione,
custodita presso la
presidenza della
repubblica, da
https://it.wikipedia.
org/wiki/Costituzione
_della_Repubblica
_Italiana
II termine «Costituzione» può essere usato con diversi significati; può  definire sia il complesso di principi e norme di comportamento che regolano di fatto i rapporti di una collettività oppure l'insieme delle leggi che regolano i rapporti fra gli apparati che esercitano i poteri dello Stato e i diritti dei cittadini.

Nonostante l'Italia fascista, nella seconda guerra mondiale, abbia perso, l'aver combattuto una guerra partigiana (la Resistenza al nazi-fascismo) coordinandosi con gli Alleati, ha permesso agli italiani di decidere quali ordinamenti adottare per non dover più subire una dittatura, con annesse scelte scellerate e dolorose; per cui, nel giugno del 1946 si sono svolte libere elezioni, universali e quindi aperte a tutti coloro che avessero la maggiore età, uomini e donne, indipendentemente dal censo (come invece era richiesto nel Regno d'Italia) che oltre a scegliere, con un referendum, la Repubblica, dove i cittadini e non gli aristocratici decidono le politiche correnti, ha eletto un'assemblea costituente, composta da donne e uomini che avevano collaborato nel CNL, il comitato nazionale di Liberazione  dei partiti antifascisti, che stilasse una carta costituzionale.

Il 1° gennaio 1948 la nostra Costituzione è entrata in vigore.
In generale, una costituzione può essere regolata da principi religiosi, oppure:
- Ottriata se viene concesso dal sovrano, per esempio «lo Statuto Albertino»;
- Votata se viene adottata da un organo democraticamente eletto o comunque approvata dal corpo elettorale;
- Flessibile nel caso possa essere modificata con procedimento ordinario;
- Rigida se la modifiche possono avvenire solo con procedimento aggravato;
- In senso forte se c'è un controllo sulla legittimità costituzionale;
- In senso debole se non c'è un controllo delle modifiche sulla conformità alla Costituzione originale;
- Breve se contiene solo norme sull'organizzazione e alcuni diritti;
- Lunga se contiene anche i principi ispiratori dell'azione dei pubblici poteri;
- Scritta se consacrata in un testo scritto e redatto in forma solenne;
- Non scritta ma basata esclusivamente sulla consuetudine (come la Costituzione inglese).

La nostra Costituzione è, prima di tutto laica, poi votata, rigida in senso forte, lunga, scritta ed è suddivisa in parti:
Principi fondamentali (artt. 1 - 12)
Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I - Rapporti civili (artt. 13 - 28)
Titolo II - Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34)
Titolo III - Rapporti economici (artt. 35 - 47)
Titolo IV - Rapporti politici (artt. 48 - 54)
Parte seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento (artt. 55 - 82)
Titolo II - Il Presidente della Repubblica (artt. 83 - 91)
Titolo III - Il Governo: Sezione I, Il Consiglio dei Ministri (artt. 92 - 96)
Sezione II, La Pubblica Amministrazione (artt. 97 - 98)
Sezione III, Gli organi ausiliari (artt. 99 - 100)
Titolo IV - La Magistratura: Sezione I, Ordinamento giurisdizionale (artt. 101 - 110)
Sezione II, Norme sulla giurisdizione (artt. 111 - 113)
Titolo V - Le Regioni, le Province e i Comuni (artt. 114 - 131)
Titolo VI - Garanzie costituzionali: Sezione I, La Corte Costituzionale(artt. 134 - 137)
Sezione II, Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali (artt. 138 - 139)
Disposizioni transitorie e finali: I - XVIII

Fin dal 1948, la nostra Costituzione ha occupato il primato gerarchico delle leggi dello stato, poi, dal trattato di Maastricht (Trattato sull'Unione Europea), entrato in vigore il 1° novembre 1993, sono stati i vari trattati in ambito UE ad avere la preminenza sulla nostra Costituzione, senza che la volontà popolare abbia potuto esprimersi in merito, mentre l'articolo 1 della Costituzione stessa precisa che la sovranità appartiene al popolo. Il popolo italiano si è potuto esprimere solo nel referendum del 18 giugno 1989 in merito alla costituzione di un Parlamento europeo, che è stato confermato e che comunque non è l'organo decisionale delle politiche comunitarie, decise dai vari governi dei paesi membri. Quindi l'attuale gerarchia delle fonti legislative in Italia è la seguente:
- le fonti dell'Unione europea, vale a dire i trattati istitutivi, i regolamenti, le direttive e le decisioni. Si tratta di atti che, una volta immessi nel nostro ordinamento, occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale;
- la Costituzione e le leggi costituzionali (di revisione e modifica costituzionale), che si pongono al vertice della piramide delle fonti del diritto riconosciute dal nostro ordinamento;
- le fonti dell'ordinamento statale. Vi rientrano le leggi ordinarie (codici civile e penale) e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), il referendum abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali; ad un gradino inferiore si pongono i regolamenti dell'esecutivo (il governo), che non possono essere in contrasto con le fonti legislative ordinarie;
- le fonti regionali. In questo caso il riferimento è agli Statuti regionali (per i quali, dopo la riforma della L. cost. 1/1999, si è parlato addirittura di «fonti paracostituzionali»), alle leggi regionali e ai regolamenti regionali;
- le fonti locali, vale a dire gli Statuti comunali e provinciali e i regolamenti approvati dagli stessi enti;
- le fonti internazionali, vale a dire quelle che vengono recepite nell'ordinamento costituzionale italiano in virtù dell'appartenenza del nostro Paese alla Comunità internazionale.

All'epoca della ratifica dei trattati istitutivi delle tre Comunità (CECA, CEE e UE) non ci si è forse posti il problema di un mancato fondamento costituzionale dell'adesione italiana a Comunità con regole suprematiste i cui trattati avrebbero comportato un trasferimento di funzioni (legislative, esecutive e giurisdizionali) a discapito della sovranità popolare nazionale. Inoltre ai trattati istitutivi delle tre Comunità è stata data esecuzione e legittimità, in Itali,a mediante leggi ordinarie, mentre secondo lo spirito dell'assemblea costituente si sarebbe dovuto procedere alla ratifica e all'esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con leggi costituzionali, poiché si trattava di legittimare delle deroghe a norme costituzionali.
La pochezza dell'onorabilità dei politici italiani che hanno operato in quel senso invece, purtroppo tanti, probabilmente coinvolti in organizzazioni massonico-finanziarie anglo-americane e coinvolti da interessi personali, ha motivato il ricorso a leggi ordinarie reperendo dalla Costituzione una norma che desse una «copertura costituzionale» a quell'illegalità: tale fondamento costituzionale è stato individuato nell'articolo 11 della Costituzione, che recita: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."
Il ricorso all'articolo 11 della Costituzione per subordinare il primato della stessa ai trattati Ue è frutto di una manipolazione interpretativa dello spirito che ha permeato i lavori dell'Assemblea Costituente, poiché "madri e padri costituenti" potevano riferirsi solo all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (nel 1947 le Comunità europee non esistevano ancora) come ente che potesse sostituirsi alla sovranità popolare.
L'Unità del 12 marzo 1947
L'Italia, da poco uscita dalla seconda guerra mondiale, rinunciava formalmente all'uso della forza bellica e desiderava inserirsi in quei meccanismi di risoluzione delle controversie che l'ONU avrebbe potuto predisporre, accettandone i condizionamenti. Inoltre, la norma costituzionale del citato articolo 11 fa riferimento a specifiche «limitazioni» di sovranità e non ad una totale cessione di quest'ultima, con licenza di accantonare la Costituzione stessa.
cittadini dell'UE si trovano quindi sottoposti, oltre che alle proprie autorità nazionali, alla cui elezione sono comunque coinvolti, ad un sistema di pubblici poteri estraneo loro ed indipendente
Le espressioni «ordinamento comunitario» e «Unione europea» sono comparse nel testo costituzionale soltanto con la L. cost. 18 ottobre 2001, con cui è stato riformato il Titolo V della parte II della Costituzioneapprovata durante con il governo Berlusconi II, ben nove anni dopo la firma del Trattato di Maastricht, che ha inserito diverse disposizioni che disciplinano la partecipazione italiana al processo di integrazione europeo.
La stessa Corte costituzionale, sin dalla sua prima pronuncia, ha invocato l'articolo 11 come fondamento costituzionale dell'adesione all'Unione europea, pur individuando dei limiti alla tollerabilità delle incidenze dell'UE sul sistema costituzionale, che non possono comportare la compromissione dei valori fondamentali del nostro ordinamento: da qui l'elaborazione della dottrina dei «controlimiti» da parte della Corte costituzionale. Secondo essa, il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana e dei principi fondamentali costituisce il presupposto dell'inquadramento del fenomeno europeo nell'ambito dell'articolo 11 della Costituzione, ma anche un limite invalicabile al recepimento di qualunque disposizione europea.
L'Unione europea ha dimostrato di non essere in grado di mantenere e soddisfare i criteri di legittimazione democratica applicati all'interno dei suoi Stati membri. Questo è avvenuto poiché l'«Europa», pensata come «nazione» con comunità di ideali, invece di preoccuparsi a legittimare con una sua Costituzione approvata dai cittadini, viste le avvisaglie delle prime tornate elettorali (come quella della Norvegia nel 1994) ha preferito «impantanare» gli stati membri nella spirale della «burocrazia finanziaria», sacrificando la debole Grecia che ancora ne porta i segni. L'Unione è percepita distante dai reali problemi della società al punto che è considerata da una parte del popolo europeo una entità non necessaria. La riprova sono gli unici referendum che sono stati proposti alle popolazioni europee: la Norvegia ha detto NO all'ingresso nell'UE il 27-28 novembre 1994 e la Gran Bretagna, il 23 giugno 2016, si è espressa con il 51,9% favorevole all'uscita del Paese dell'UE.
La subalternità di questa Unione Europea alle mire USA ha già determinato uno stato di guerra contro la Russia, e nel 1989, alla dissoluzione dell'URSS, la NATO aveva garantito di non espandersi a est, cosa che invece ha fatto. Hillary Clinton in qualità di segretaria di Stato USA ha finanziato con 500 milioni di dollari il colpo di stato ucraino di Piazza Maidan che ha instaurato i nazisti nostalgici di Bandera al potere (QUI). D'altra parte con la fine dell'URSS gli USA (generati dall'impero britannico e cresciuti grazie a genocidi), superpotenza unipolare rimasta, ha potuto determinare definitivamente i destini del mondo attraverso le sue politiche, gli inquinamenti culturali, l'intelligence e i suoi complotti, dominando col liberismo i cittadini del mondo come consumatori e tossicodipendenti.  
                                                                                         - ° - ° - ° -
Tornando alla nostra Italia assoggettata dalle mafie, massonerie, dalla Chiesa e da interessi privati nonché dai vincitori della II guerra mondiale e infine dell'UE, noi possiamo modificare alcuni aspetti della nostra carta costituzionale per aggiornarla alle necessità contemporanee, anche se la Costituzione italiana, di fatto surclassata da trattati sovranazionali, prevede che parti di essa non possano mai essere modificate. Questi blocchi immodificabili si dividono in due categorie stabilite dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale:
- i limiti espliciti (scritti chiaramente nel testo) e
- i limiti impliciti (ricavati per via logica e interpretativa).
La Corte Costituzionale ha sancito in modo definitivo questo principio con la storica sentenza n. 1146 del 1988, dichiarando che esistono dei "principi supremi" totalmente sottratti al potere di revisione.
1. Un limite esplicito è l'articolo 139 della Costituzione: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».
2. I limiti impliciti (i principi supremi) sono le colonne portanti che definiscono l'identità profonda della Repubblica italiana:
- Il principio democratico (Art. 1): la sovranità appartiene al popolo. Non si possono eliminare le libere elezioni o il suffragio universale.
- I diritti inviolabili dell'uomo (Art. 2): libertà personale, di stampa, di associazione, di culto. Questi diritti non possono essere cancellati, ma possono solo essere modificati per essere ampliati o protetti meglio (mai ridotti o eliminati in peius).
- Il principio di uguaglianza (Art. 3): l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione o opinioni politiche.
- L'unità e indivisibilità della Repubblica (Art. 5): lo Stato italiano non può essere legalmente frammentato, diviso o sciolto tramite secessione di singole Regioni.
- Il principio di laicità dello Stato: desunto dal sistema costituzionale, garantisce l'equidistanza dello Stato da tutte le confessioni religiose.
- L'indipendenza della Magistratura: il potere giudiziario deve rimanere un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere (esecutivo o legislativo) per garantire un processo giusto.
- Un'ulteriore barriera logica e giuridica prevede che la revisione costituzionale serva a modificare la Costituzione, non a sostituirla integralmente o a distruggerne l'impianto generale. Se un testo di legge puntasse ad azzerare questi principi supremi, non si tratterebbe più di una revisione costituzionale legittima, ma di un atto rivoluzionario (esercizio di un nuovo potere costituente), che di fatto abbatterebbe l'ordinamento vigente.

L'intero procedimento di revisione costituzionale è regolato dall'articolo 138 della Costituzione, che delinea un percorso "aggravato" (cioè più difficile rispetto alle leggi normali) per garantire che la Carta fondamentale non sia modificata da una sola maggioranza politica passeggera.

Per approvare una legge costituzionale sono necessarie due deliberazioni successive da parte di ciascuna Camera (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), per un totale di quattro passaggi complessivi. Tra la prima e la seconda votazione di ciascun ramo del Parlamento devono trascorrere almeno tre mesi (il cosiddetto "periodo di riflessione").
La prima votazione segue l'iter di una legge ordinaria ed è richiesta una maggioranza semplice (la metà più uno dei parlamentari presenti e votanti in aula); in questa fase il testo può essere modificato e far da "navetta" tra le due Camere affinché entrambe approvino l'identico testo.
Nella seconda votazione, il testo approvato in prima votazione viene rimesso ai voti senza possibilità di proporre modifiche o emendamenti (si vota il testo in blocco); l'eventuale maggioranza ottenuta può essere assoluta (la metà più uno) o qualificata (i due terzi dei componenti totali dell'assemblea, non dei presenti).

- Col mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, la legge è respinta definitivamente e l'iter si interrompe.

- Col raggiungimento della maggioranza assoluta (50% + 1 dei componenti dell'assemblea) ma meno di 2/3, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale a scopo notiziale e si apre la finestra di 3 mesi per poter richiedere un referendum popolare che confermi la legge. Trascorsi i tre mesi senza che nessuno dei soggetti autorizzati a richiedere un referendum abbia presentato formale richiesta, la legge si intende definitivamente approvata e viene quindi promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nuovamente per entrare in vigore.

- Col raggiungimento di una maggioranza qualificata (pari o superiore a 2/3 dei componenti l'assemblea) la legge viene direttamente promulgata dal Presidente della Repubblica: il consenso è tale da escludere il referendum.

Il referendum costituzionale può essere richiesto, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, da tre soggetti specifici:
- un quinto dei membri di una delle due Camere (Deputati o Senatori);
- cinquecentomila elettori, tramite la raccolta di firme;
- cinque Consigli regionali.
I tre soggetti legittimati (1/5 dei parlamentari, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali) hanno esattamente 90 giorni di tempo per depositare la richiesta di referendum presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. Nel caso degli elettori, la raccolta e la vidimazione delle firme devono tassativamente concludersi entro questo termine.
A differenza del referendum abrogativo (che richiede la partecipazione del 50%+1 degli aventi diritto per essere valido), il referendum costituzionale non prevede alcun quorum di validità. La legge viene approvata se i voti favorevoli superano i voti contrari, a prescindere da quante persone si rechino alle urne.

Due leggi di revisione costituzionale sono state confermate in via referendaria mediante referendum costituzionale:
- il 7 ottobre 2001 (per confermare la legge di riforma del Titolo V della Costituzione, che ridisegnava i poteri delle Regioni e degli enti locali) percorso iniziato sotto il governo Amato II e votato con il Berlusconi II, con una vittoria dei SÌ del 64,20%.
- Il 20-21 settembre 2020 (il quesito riguardava la riduzione del numero dei parlamentari da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al Senato) col governo Conte II e una vittoria dei SÌ del 69,96%.

Tre invece sono stati i progetti di legge costituzionale non promulgati in seguito a referendum:
- Progetto 2005-2006 o "riforma la Devolution e premierato" promosso dal Governo Berlusconi III che prevedeva la modifica di una cinquantina di articoli nella Parte II della Costituzione. Bocciato dal referendum del 25-26 giugno 2006 col 61,3% di NO.
- La riforma costituzionale Renzi-Boschi, (durante il governo Renzi) che conteneva disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, con la modifica di più di una quarantina di articoli. Respinta dal referendum del 4 dicembre 2016 col 59,12% di NO.
- La riforma costituzionale Meloni-Nordio (durante il governo Meloni), che conteneva norme in materia di ordinamento giurisdizionale (separazione di carriera per i giudici), di istituzione della Corte disciplinare per i giudici stessi, elezioni da parte dei politici del CSM. Proposta bocciata dal referendum del 22 e 23 marzo 2026 col 53,3% di NO.

Delle 48 leggi costituzionali esistenti a tutt'oggi 19/08/2026, leggi che modificano la stesura originale della Costituzione, 3 sono state approvate nel 1947 dall'Assemblea costituente, prima ancora che la Costituzione stessa fosse promulgata e 5 sono state approvate nel 1948 dalla stessa Assemblea (prorogata nei suoi poteri in forza della XVII disposizione transitoria della Costituzione), poiché il decreto legislativo luogotenenziale (il luogotenente era Umberto di Savoia, visto che si era ancora nel Regno d'Italia) n. 98 del 16 marzo 1946, attribuiva e riservava all'Assemblea la materia costituzionale, oltreché elettorale e di approvazione dei trattati internazionali.

Quindi nell'Italia Repubblicana le leggi che hanno modificato la Costituzione (L.cost. = Legge costituzionale) votate dal Parlamento (Camera dei deputati e Senato) sono 40 (almeno ad oggi 19/08/2026). Tali leggi costituzionali fin dal 1953, sono state convalidate a maggioranza qualificata, pari almeno ai 2/3 degli aventi diritto al voto, poi dal 1970 (legge n. 352 del 25 maggio 1970) è subentrata la possibilità di tenere referendum costituzionali in caso di maggioranza assoluta, pari alla metà +1 degli aventi diritto al voto.

     L.Cost.                                    Merito                                                      Maggioranza  n° Gazzetta Uff.        Governo

1) 1/1953 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte        Qualificata           62/1953          De Gasperi VII 

                  costituzionale.                                                                                           

2) 1/1958 - Scadenza del termine di cui alla XI delle disposizioni                Qualificata          79/1958                 Zoli

                   transitorie e finali per gestire il passaggio da monarchia
                   a quello repubblica.                       

3) 1/1961 - Assegnati tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina,      Qualificata           82/1961             Fanfani III

                   Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico. 

4) 1/1963 - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.                Qualificata           29/1963             Fanfani IV


5) 2/1963 - Modifiche degli articoli 56, 57 e 60 in merito al numero degli    Qualificata          40/1963              Fanfani IV
                  eletti nelle due Camere e nella durata dell'incarico. 

6) 3/1963 - Modifiche degli articoli 131 e 57 sullo scorporo della regione    Qualificata          3/1964                Moro I

                   Molise dagli Abruzzi: istituzione della regione Molise e
                   relativa ripartizione del numero degli eletti alle Camere. 

7) 1/1967 - Estradizione concedibile per i delitti di genocidio.                      Qualificata         164/1967             Moro III

8) 2/1967 - Modificazioni dell'articolo 135 della Costituzione e                    Qualificata          294/1967            Moro III

                  disposizioni sulla Corte costituzionale. 

9) 1/1971 - Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il            Qualificata          3/1972               Colombo

                   Trentino-Alto Adige.

10) 1/1971 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica della         Assoluta            63/1972             Colombo 

                   Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della 
                   Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, 
                   del Friuli-Venezia Giulia. 

11) 1/1986 - Modifica dell'art. 16 dello statuto speciale per la Sardegna,     Qualificata          111/1986             Craxi I

                    approvato con la L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, concernente
                    la definizione del numero dei consiglieri regionali. 

12) 1/1989 - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e           Assoluta          13/1989             De Mita

                    della L.cost. 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di            alla Camera,
                    procedimenti per i reati di cui all'art. 96 (reati ministeriali)           Qualificata 
                    e l'istituzione del cosiddetto "Tribunale dei ministri").                    al Senato 

13) 2/1989 - Indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di         Qualificata        80/1989             De Mita

                    un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto
                    nel 1989, per la creazione di una "effettiva Unione" Europea.        

14) 3/1989 - Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 1 del 1972, durata in          Assoluta           87/1989            De Mita
                    carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli delle   (no referendum)  
                    altre Regioni a statuto speciale. Modifica allo statuto speciale
                     per la Valle d'Aosta. 

15) 1/1991 - Modifica dell'art. 88, secondo comma, sugli ultimi sei mesi         Qualificata         262/1991       Andreotti VII

                    della legislatura e facoltà delle Camere. 

16) 1/1992 - Revisione dell'articolo 79 in materia di concessione di                   Assoluta          57/1992         Andreotti VII 

                     amnistia e indulto.                                                                    (no referendum) 

17) 1/1993 - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme              Assoluta           186/1993          Ciampi

                    istituzionali e disciplina del procedimento di revisione               (no referendum)
                    costituzionale (bicamerale). 

18) 2/1993 - Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle              Assoluta            226/1993          Ciampi

                    d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per        (no referendum)
                    il Trentino-Alto Adige.

19) 3/1993 - Modifica dell'art. 68 della Costituzione sulla responsabilità           Qualificata         256/1993          Ciampi

                    e perseguibilità dei parlamentari.

20) 1/1997 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme        Qualificata          22/1997            Prodi I

                     costituzionali.

21) 1/1999 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente             Qualificata        299/1999          D'Alema II

                    della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni,
                    art.121, 122, 123, 126.

22) 1/2000 - Modifica all'articolo 48 concernente l'istituzione della                     Assoluta           15/2000           D'Alema I 

                    circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei          (no referendum) 
                    cittadini italiani residenti all'estero.

23) 1/2001 - Modifiche agli artt. 56 e 57 concernenti il numero di deputati         Assoluta           19/2001           Amato II

                    e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.                    (no referendum)  

24) 2/2001 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle        Assoluta           26/2001          Amato II 

                     regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento   (no referendum) 
                    e di Bolzano.

25) 3/2001 - Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione: artt. 114,       Assoluta           248/2001         Amato II 

                    115 (abrogato), 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124 (abrogato),     + referendum
                    125, 127, 128 (abrogato), 129 (abrogato), 130 (abrogato), 132. 

26) 1/2002 - Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi       Assoluta        252/2002        Berlusconi II 

                     primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale       (no referendum) 
                     della Costituzione (sul rientro dei Savoia in Italia). 

27) 1/2003 - Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (sulle pari                     Assoluta         134/2003        Berlusconi II

                     opportunità per uomini e donne)                                                (no referendum) 

28) 1/2007 - Modifica dell'articolo 27 concernente l'abolizione della pena di     Qualificata        236/200            Prodi II

                     morte (anche “nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”).     

29) 1/2012 - Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella                Qualificata   95/2012    Berlusconi IV - Monti

                     Costituzione, artt. 81, 97, 117, 119. 

30) 1/2013 - Modifica dell'art. 13 dello Statuto speciale della regione               Qualificata        40/2013                  Monti

                    Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale
                    31 gennaio 1963, n. 1. 

31) 2/2013 - Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana          Qualificata        41/2013                  Monti

                     in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale
                     siciliana. Disposizioni transitorie.

32) 3/2013 - Modifica artt. 15 e 16 dello Statuto speciale della Sardegna          Qualificata         50/2013                Monti 

                   di cui alla legge costit. 26 febbraio 1948, n. 3, in materia
                    di composizione ed elezione del Consiglio regionale. 

33) 1/2016 - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia           Assoluta           184/2016               Renzi

                    Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,    (no referendum)
                    in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni
                    regionali e di iniziativa legislativa popolare. 

34) 1/2017 - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/               Qualificata         291/2017          Gentiloni

                     Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica
                     ladina. 

35) 1/2020 - Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia          Assoluta           261/2020             Conte II

                    di riduzione del numero dei parlamentari.                                     + referendum

36) 1/2021 - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia della            Assoluta           166/2021              Draghi

                     sola maggiore età per votare il Senato della Repubblica.           (no referendum)

37) 1/2022 - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia             Qualificata         44/2022               Draghi

                     di tutela dell'ambiente. 

38) 2/2022 - Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il              Assoluta           267/2022    Draghi - Meloni

                     riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento     (no referendum)
                     degli svantaggi derivanti dall'insularità. 

39) 1/2023 - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di               Qualificata           235/2023            Meloni

                     riconoscimento dell'attività sportiva. 

40) 1/2026 - Modifiche alla legge costit. 31 gennaio 1963, n. 1, recante            Assoluta             32/2026             Meloni

                    Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.               (no referendum) 

                                                                                          - ° - ° - ° -

Classifica dei governi che hanno patrocinato le 40 modifiche costituzionali:
- Governo De Mita     (dal 13 aprile 1988 al 23 luglio 1989)      con 3 provvedimenti di modifica.
- Governo Ciampi      (dal 28 aprile 1993 al 10 maggio 1994)    con 3 provvedimenti di modifica.
- Governo Amato II   (dal 25 aprile 2000 all'11 giugno 2001)      con 3 provvedimenti di modifica.
- Governo Monti        (dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013)  con 3 provvedimenti di modifica.
- Governo Draghi       (dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022)  con 3 provvedimenti di modifica.          
- Governo Fanfani IV    (dal 21 febbraio 1962 al 21 giugno 1963)  con 2 provvedimenti di modifica.    
- Governo Moro III        (dal 23 febbraio 1966 al 24 giugno 1968)   con 2 provvedimenti di modifica.    
- Governo Colombo       (dal 6 agosto 1970 al 18 febbraio 1972)    con 2 provvedimenti di modifica.  
- Governo Berlusconi II (dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005)       con 2 provvedimenti di modifica.
- Governo Meloni          (dal 22 ottobre 2022)                                   con 2 provvedimenti di modifica.    


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