Narra la leggenda che una violenza perpetrata a Lucrezia (che si suicidò per il disonore) da parte di un figlio dell'ultimo re di Roma Tarquinio il superbo, fu l'ultimo misfatto dei Tarquini, che determinò una sollevazione generale contro la monarchia.
Il padre di Lucrezia, il marito Tarquinio Collatino ed il suo grande amico Lucio Giunio Bruto decisero di vendicarla, provocando e guidando una sommossa popolare che cacciò i Tarquini da Roma.
Roma nel periodo repubblicano (510 a.C. - 30 a.C.) diede vita ad una democrazia che nacque come autoritaria e che grazie al 'conflitto degli ordini', nell'arco di poco più di due secoli si è equilibrata grazie ai contrappesi ottenuti dalla plebe, ma che poi si è esaurita nelle lotte fratricide fa le due fazioni rappresentative degli interessi dei due ordini: patrizi (optimati) e plebei (populares).
Conclusosi il 'conflitto degli ordini', cessarono i blocchi ai plebei per l'accesso alle cariche dello stato e anche homines novi potevano raggiungere i più alti gradi dell'amministrazione pubblica.
Un sottile gioco di equilibrio impediva ad ogni autorità di agire indiscriminatamente.
le assemblee popolari potevano approvare o respingere le leggi, ma non potevano proporle, ecc. ecc.
Ogni magistrato poteva essere chiamato a rispondere in giudizio del proprio operato al termine della carica.
Attraverso secoli di riforme Roma era riuscita a realizzare una repubblica veramente res publica, "cosa di tutti" . Il cittadino romano, impegnato per molta parte del suo tempo nell'attività politica, era orgoglioso di essere civis romanus, un Quirites.
- eleggere direttamente i responsabili della pubblica amministrazione: dai presidenti del consiglio (almeno 2), ai ministri, ai prefetti, ai questori, ai giudici, ai procuratori, ecc.
- giudicare alcuni casi di rilevante importanza.
Potevano partecipare alle assemblee i cittadini maschi maggiorenni (di età superiore a 16 anni). Erano esclusi gli stranieri, anche se residenti, gli schiavi e le donne.
- I comizi curiati (Comitia
Populi Curiata) erano un'assemblea risalente
all'epoca Regia e perciò la più antica di Roma, cui i
cittadini romani partecipavano suddivisi per curie, che la tradizione
romana vuole fossero state create da Romolo. Nata con funzione
consultiva del Re o dei magistrati, divenne il principale organismo
assembleare romano nei primi anni della Repubblica, per poi perdere
rapidamente rilevanza a favore di altre forme assembleari, come i Comizi Centuriati. Si riuniva nel Comizio, il
centro politico di Roma situato nel Foro Romano. Tutti i maschi adulti
delle sole famiglie patrizie, partecipavano alla più antica assemblea
cittadina di Roma. In essi, i membri delle gentes erano suddivisi in
30 curie (da couviria, insieme di uomini), 10 per ciascuna delle 3 tribù da
cui si era formato il nucleo della città di Roma: i Ramnes (Latini),
i Tities (Sabini) e i Luceres (Etruschi).
Da uno scritto di
Aulo Gellio, si potrebbe ricavare che nei comitia curiata
si votasse in base alle gens originarie. I comizi curiati venivano convocati ogni
qualvolta il Re, che li presiedeva, avesse necessità di avere il
consiglio dai cittadini romani. L'assemblea, che non poteva
autoconvocarsi, non aveva il potere di proporre o modificare le
deliberazioni proposte dal Re, potendo quindi solo accoglierle o
rifiutarle. Allo stesso modo, quando si doveva eleggere il nuovo Re,
ai comitia curiata spettava il compito di accettare o
meno il candidato re, ratificato dal Senato su proposta dell'interrè,
attraverso la lex curiata de imperio.
Secondo Dionigi di Alicarnasso a questi comitia erano attribuite tre
funzioni principali:
1) accettare o rigettare leggi;
2) decidere della pace e delle guerre;
3) eleggere i magistrati. Theodor Mommsen circoscrive la
possibilità dei comitia curiata di decidere della
guerra, ai soli casi in cui era necessario rompere un trattato prima
di scendere in guerra. Secondo il De Francisci, questa assemblea non
deteneva di fatto poteri evidenti. Non aveva un potere
elettorale, poiché il rex era designato da un pater
nella qualità di interrex, oltre al fatto che il tribunus
celerum, il magister populi, i duumviri
perduellionis ed i quaestores parricidii erano
tutti creati dal rex. Le loro funzioni risultavano: - di sicuro non elettorali, poiché una
volta eletto il rex (e più tardi i magistrati maggiori), ne
seguiva la sua acclamazione davanti al popolo riunito (attraverso la
lex curiata de imperio), che si obbligava nei confronti del
neoeletto all'obbedienza; - neppure legislative, poiché la
materia era riservata al solo rex (leges regiae); - e neanche giurisdizionali, in quanto
il popolo poteva solo assistere ad una grave condanna contro chi si
era macchiato di aver attirato sull'intera comunità l'ira degli dèi
e, per questo motivo, meritava il supplicium. Sempre secondo il De Francisci,
l'attività delle curiae fu limitata alla vita di gruppi
minori, dinnanzi alle quali si compivano: - gli atti del testamento (calatis
comitiis), dove il pater familias designava ufficialmente
il suo successore; - la detestatio sacrorum,
ovvero la rinuncia al culto familiare (connesso molto probabilmente
con l'adrogatio); - la cooptatio, che
rappresentava l'ammissione di una nuova gens nella comunità romana; - e l'adrogatio quando un pater
familias si sottoponeva alla protezione di un altro pater. Ed anche in questi casi, i comitia
curiata non avevano una vera e propria funzione deliberante. In epoca repubblicana,
secondo quanto alcuni storici moderni sostengono, costituì la
principale assemblea durante i primi due decenni
del periodo repubblicano di Roma antica. Quando si trattò di
decidere se restituire i beni sottratti alla famiglia dei Tarquini,
cacciati da Roma in seguito alla caduta della monarchia, i consoli
Lucio Giunio Bruto e Lucio Tarquinio Collatino lasciarono che la
decisione fosse presa dalle curie riunite. La curia in epoca
repubblicana sembra si trasformò in un'assemblea con
funzioni legislative, elettorali e giuridiche.
Una delle prime funzioni attribuite a questa assemblea nel 509 a.C.,
ossia nel primo anno della Repubblica, fu la Provocatio ad
populum, ossia la possibilità che potesse essere trasformata in
altra pena la pena capitale di un condannato a morte. I Comizi
curiati approvavano le leggi, eleggevano i
consoli (gli unici magistrati eletti in quel periodo), e
cercavano di risolvere i casi giudiziari. I consoli presiedevano
sempre questo genere di assemblea. E mentre i plebei potevano
partecipare a questa assemblea, solo i patrizi potevano
votare [senza fonte]. Poco dopo la nascita della Repubblica, i
poteri dei Comitia curiata vennero trasferiti
ai Comitia centuriata ed ai Comitia tributa,
e così, con l'emanazione delle Leggi delle XII tavole
(451-450 a.C.) la provocatio ad populum venne
attribuita ai Comitia centuriata. Mentre i comitia curiata
caddero in disuso, lasciando solo qualche funzione teorica,
tra cui il potere di ratificare le elezioni dei maggiori magistrati
romani (consoli e pretori) approvando la legge lex curiata de
imperio, che conferiva l'autorità legale del comando (imperium).
In pratica, essi ricevevano questa autorità dai Comitia
centuriata (che li eleggeva formalmente), giusto per ricordare
l'antico potere regio di Roma. E perfino dopo aver perduto i propri
poteri, i comitia curiata continuarono ad essere
presieduti da consoli e pretori, essendo a volte oggetto di
ostruzionismo da parte di magistrati come i tribuni della plebe (e
presagi sfavorevolim, come accadeva anche in altre assemblee). Gli
atti di questa assemblea divennero così più che altro simbolici. Ad
un certo punto, attorno al 218 a.C., l'assemblea delle trenta curie
venne abolita e rimpiazzata con trenta littori,
uno per ciascuna delle gentes originarie patrizie. Poiché la curia era da sempre stata
organizzata sulla base della famiglia romana, in realtà mantenne
una sua giurisdizione sulle gentes anche dopo la
fine della Repubblica romana (27 a.C.).
Sotto la presidenza del
Pontifex Maximus, era testimone e ratificava testamenti
e adozioni, eleggeva alcuni sacerdoti e trasferiva
alcuni cittadini dalla classe dei patrizi a quella dei
plebei (o viceversa). Nel 59 a.C., infatti, trasferì Publio Clodio
Pulcro dallo status di patrizio a quello che gli permettesse di
candidarsi a tribuno della plebe. Nel 44 a.C., ratificò il
testamento di Gaio Giulio Cesare, e con l'adozione dello stesso di
suo nipote Ottaviano (il futuro primo imperatore romano Augusto) come
suo figlio ed erede.
- Come vuole la tradizione, i comizi centuriati (comitia centuriata) sarebbero stati il frutto della riforma dell'esercito operata da Servio Tullio, sesto re di Roma, il quale, nel trasformare l'esercito per renderlo più funzionale, trasfuse anche nella vita civile della città la sua riforma, in ossequio all'ideale (già greco) del cittadino-soldato.
La popolazione di Roma venne quindi ad essere suddivisa in centurie, unità, originariamente di 100 uomini, espressioni delle tribù (nella sistemazione definitiva si arriverà a 35 tribù, 4 urbane e 31 rustiche) suddivise in cinque classi a seconda del loro censo. Servio Tullio si era reso conto infatti, che per assicurare a Roma una forza militare sufficiente a mantenere le proprie conquiste era necessario un esercito più numeroso di quello che possedeva (un'unica legione di circa 3.000 fanti e 300 cavalieri, detto esercito romuleo). Introdusse quindi il "Census", il censimento della popolazione maschile, che si teneva ogni 5 anni, per individuare le relative classi militari di appartenenza in relazione al patrimonio posseduto. Tale occasione si inaugurava con il "Lustrum" che consisteva in una "Lustrazio": tre animali sacri, prima di essere sacrificati, giravano attorno all'esercito in armi schierato nel Campo Marzio, per rendere splendore e sacralità all'evento. Lustro è rimasto nel nostro linguaggio come periodo di 5 anni.
In realtà l'attribuzione a Servio di una suddivisione così precisa e valsa fino ad Augusto pare anacronistica ai critici, per i quali a Servio si deve la sola riforma dell'exercitus su base censitaria, mentre l'applicazione del medesimo sistema di riunione dei cittadini alla vita civile venne soltanto dopo il passaggio alla repubblica. Lo schema della ripartizione in classi per censo, dato da Livio in I, 43 (Tito Livio, Patavium, l'attuale Padova 59 a.C. - Patavium, 17 d.C., è stato l'autore della “Ab Urbe condita”, una storia di Roma dalla sua fondazione fino al 9 a.C.; ) e da Dionisio in IV, 16 segg. (Dionigi di Alicarnasso o anche Dionisio di Alicarnasso, Alicarnasso, 60 a.C. circa - 7 a.C., la sua opera principale è stata Antichità romane) è il seguente:
la cavalleria (equites) contava 18 centurie, 6 delle quali, col nome di sex suffragia erano le sei centurie di èquites equo publico che aprivano la votazione nei comitia centuriata e avevano quindi una certa posizione di privilegio, poiché potevano determinare, insieme al resto della cavalleria e alla prima classe, la maggioranza nelle votazioni.
Le centurie della fanteria (pedites) erano ripartite, secondo il censo, in classi e in ciascuna vi erano pari centurie di seniores e di iuniores:
la prima classe contava 40 centurie di seniores e 40 di iuniores, complessivamente 80;
la seconda, la terza e la quarta erano composte ciascuna da 10 centurie di seniores e 10 di iuniores, in totale 20 per classe;
la quinta aveva 30 centurie (15 di seniores e 15 di iuniores).
Infine erano assegnate agl'inermi 5 centurie, e precisamente due al genio (fabri tignarii ed aerarii), due alla fanfara (tubicines e cornicines), una agli accensi velati, portatori di bagagli e, all'occorrenza, complementi.
Totale 18+80+20+20+20+30+5=193
Le centurie dei cavalieri e quelle della I classe ammontavano in totale a 98 e disponevano quindi della maggioranza; ciò spiega quindi come, nell'attività elettiva e legislativa dell'assemblea centuriata, prevalessero gli interessi dei ceti economicamente più elevati. Infatti le centurie non erano chiamate a votare contemporaneamente, né era necessario che votassero tutte. Per prime erano chiamate le sex suffragia della cavalleria di ordine pubblico, poi il resto dei cavalieri e la prima classe; le classi successive venivano chiamata soltanto se non si fosse raggiunta la maggioranza nell'esito della votazione. Quindi, quando lo scrutinio delle centurie del primo bando annoverava 97 voti in un senso, il comizio si scioglieva ed era comunque molto raro che le operazioni procedessero fino alla quinta classe.
Nell'antica Roma del I secolo d.C. con un asse si potevano acquistare 542 grammi di grano, due chili di lupini, un quarto di vino comune, mezzo chilo di pane, o entrare alle terme; quindi un asse poteva valere all'incirca 0,5 € e un sesterzio circa 2 €.È opinione ormai indiscussa che, identificandosi i patrizi con la cavalleria, tutte le classi di pedites fossero plebee. Il censo necessario per l'appartenenza a ciascuna classe viene riferito dagli antichi in danaro (100.000 assi per la 1ª classe, 75.000 per la 2ª, 50.000 per la 3ª, 25.000 per la 4ª, 12.000 o 11.000 per la 5ª), ma è probabile che questo criterio sia stato introdotto da Appio Claudio Cieco (nel 310 a. C.), mentre in precedenza erano censiti nelle cinque classi solamente gli adsidui, cioè i proprietari di fondi iscritti come tali nelle tribù.Non si sa con esattezza quando fu stabilito che occorressero 20 iugeri (lo iugum nell'antica Roma era l'unità di misura di superficie equivalente a 0,252 ha e indicava il terreno arabile in una giornata da una coppia di buoi attaccati allo stesso giogo) per l'appartenenza alla I classe; 15 alla II, 10 alla III, 5 alla IV, 2 alla V. La valutazione in moneta dava 120.000 o 125.000 assi per la I classe, 75.000 per la II, 50.000 per la III, 25.000 per la IV, 12.500 o 11.000 per la V. Quali fossero le estensioni territoriali minime per ciascuna classe, non sappiamo, ma l'affollamento della prima classe sembra dimostrare che vi partecipassero tutti i proprietari che conservassero intera l'unità fondiaria (7 iugeri? Lo iugum nell'antica Roma era l'unità di misura di superficie equivalente a 0,252 ha e indicava il terreno arabile in una giornata da una coppia di buoi attaccati allo stesso giogo), e che alle classi inferiori fossero iscritti quelli che per ragioni ereditarie o di altro ordine possedessero di quella unità rispettivamente i tre quarti, la metà, un quarto, o una frazione minore.In quest'ordine di idee, preferiamo ritenere che l'ordinamento attribuito a Servio (Servio Tullio è stato il sesto re di Roma e secondo la tradizione regnò dal 578 a.C. al 535 a.C., per 43 anni. La tradizione, a partire dall'imperatore Claudio che aveva avuto come prima moglie un'etrusca e aveva inoltre scritto un'opera sugli Etruschi, lo identifica col magister populi etrusco Macstarna) non abbia mai avuto rapporto con la leva, anzi abbia distribuito i partecipanti al comizio ad imitazione della distribuzione delle forze nell'esercito.
Secondo ogni probabilità, i comizi dell'epoca regia non ebbero mai competenza legislativa né elettorale e durante il passaggio (graduale) dalla monarchia alla repubblica, era mediante acclamazione che l'esercito eleggeva i suoi capi prima di muovere guerra. Era naturale che, trasformandosi l'acclamazione in elezione e trasferendola dall'esercito in armi alla popolazione maschile atta alle armi, questa si ordinasse sull'esempio di quello.
Quanto alla data approssimativa del reale esercizio dei comizi centuriati, poiché dalla critica delle liste dei tribuni militum consulari potestate sembra risultare che il raddoppiamento della legione avvenne circa nel 405 a.C., l'adozione del comizio centuriato è quasi coevo; se ne ha una riprova nella diffusione che proprio allora ebbe la piccola proprietà fondiaria.
A quest'assemblea erano demandati i maggiori compiti di governo, il cui esercizio era riservato al popolo, (populus da intendersi chi era presente all'interno dell'esercito, quindi chi si poteva permettere un'armatura), che consistevano principalmente nell'elezione delle magistrature maggiori (consolato, pretura, censura), nella legislazione (spesso in comunione col senato) e nella dichiarazione di guerre. Il primo atto deliberativo di quest'assemblea, secondo Cicerone, fu la Provocatio ad populum, che nella sua prima formulazione prevedeva per i condannati a morte o alla fustigazione, la possibilità di appellarsi al popolo. I comizi centuriati avevano anche il ruolo di tribunale nel caso di condanna a pena capitale, nel giudizio del reato di alto tradimento e, almeno nel periodo repubblicano, fino alla fine del II secolo a.C., non costituisce un giudizio d'appello sui condannati a morte in senso proprio, più genericamente consiste nella richiesta dell'imputato passibile della pena di morte di essere sottratto al potere punitivo (ius coërcitionis) del magistrato e sottoposto al giudizio popolare (provocatio ad populum). Particolarmente esplicativi gli episodi narrati da Livio, Ab Urbe condita 2.27.12 (495 a.C.) e 2.55.4-5 (473 a.C.). Il comizio centuriato aveva il potere di eleggere le magistrature maggiori e di votare le leggi di governo della città, su proposta di un magistrato, come accadde nel 451 a.C. quando approvarono le leggi delle XII tavole elaborate dal primo decemvirato; era anche investito del ruolo di tribunale nei casi in cui c'era in gioco la vita dell'accusato (giudizi de capite civis). In particolare aveva competenza esclusiva in materia di perduellio, ovvero alto tradimento, fino alla riforma operata da Lucio Appuleio Saturnino, che istituì la quaestio perpetua de maiestate ove processare gli accusati di alto tradimento e lesa maestà. Bisogna comunque notare che gran parte della politica romana non veniva definita nel comizio, ma nel senato, e che il comizio veniva sempre più a svolgere un ruolo formale più che sostanziale.
I comizi centuriati (Comitia Centuriata) era senza dubbio la più importante delle assemblee popolari della Res Publica romana per le competenze riservatele; vi si raccoglievano tutti i cittadini romani, patrizi o plebei che fossero, per esercitare i loro diritti politici e contribuire a determinare la vita dello Stato. I Comizi Centuriati eleggevano i consoli e tutti i magistrati curuli, i capi militari e i censori; votavano le leggi importanti, come quelle costituzionali e dichiaravano la guerra. Nelle votazioni, ad esito collettivo, il peso di ogni voto era proporzionale al censo di chi lo esprimeva ed era quindi preponderante il peso dei patrizi. Il comizio centuriato, che si riuniva come l'esercito nel campo Marzio, all'esterno delle mura cittadine, raccoglieva tutti i cittadini atti alle armi, cioè i maschi dai 17 ai 60 anni, con un censo di valore pari o superiore agli 11.000 assi (probabilmente 5.500 € attuali). Nel comizio centuriato la deliberazione dell'assemblea non era decisa dalla maggioranza dei voti individuali, bensì da quelli prevalenti nelle centurie, che abbondavano nella prima classe (80) e calavano progressivamente nelle classi inferiori. La prima classe (i più ricchi) e i cavalieri (aristocratici) possedevano la maggioranza delle centurie e quindi i voti dei più abbienti prevalevano su quelli dei meno facoltosi, così come i voti dei seniores (dai 46 ai 60 anni) prevalevano su quelli degli iuniores (dai 17 ai 45).
Infatti le centurie non erano chiamate a votare contemporaneamente, né era necessario che votassero tutte. Per prime erano chiamate le sex suffragia della cavalleria di ordine pubblico, poi il resto dei cavalieri e la prima classe; le classi successive venivano chiamata soltanto se non si fosse raggiunta la maggioranza nell'esito della votazione. Quindi, quando lo scrutinio delle centurie del primo bando annoverava 97 voti in un senso, il comizio si scioglieva ed era comunque molto raro che le operazioni procedessero fino alla quinta classe. Da notare che le centurie dei cavalieri e quelle della I classe ammontavano in totale a 98 e disponevano quindi della maggioranza dei voti a disposizione.
Il voto considerato quindi, non era la somma dei voti individuali ma quello espresso in maggioranza per ogni centuria, anche se le centurie delle classi inferiori, quelle dei più umili, erano numericamente molto superiori alle prime, tanto che Cicerone affermava che una centuria delle classi inferiori conteneva quasi più cittadini dell'intera prima classe.
- I comizi tributi del
popolo (Comitia Populi Tributa), furono le
assemblee, comprendenti sia patrizi che plebei, distribuiti
territorialmente in trentacinque tribù,
quattro tribù urbane
e trentuno tribù
rurali, nelle
quali tutti i cittadini romani venivano collocati per scopi
elettorali e amministrativi. Come per i comizi
centuriati il voto era indiretto, con un voto assegnato
ad ogni tribù. I comizi tributi erano organizzati su
base territoriale. La composizione di questo comizio andò aumentando
nel tempo, con l'accrescersi del numero di tribù, dalle quattro dei
primi comitia, alle 35 definitive del 241 a.C. Per come era
distribuita la popolazione all'interno delle tribù, con la
maggioranza della popolazione di Roma distribuita tra le uniche
quattro tribù urbane, il voto era quindi fortemente
sbilanciato a favore delle trentuno tribù
rurali. I comizi tributi si riunivano alla sorgente Comizia,
nel Foro Romano, ed eleggevano gli Edili (solo quelli curulis),
i Questori. I comizi tributi sono oscuri nella
genesi come nelle loro funzioni specifiche: sappiamo che erano molto
attivi e che insieme ai concili della plebe assorbirono
totalmente l'attività normativa dei comizi centuriati
(emanavano le leges della repubblica a parte quelle de
potestate censoria e de bello indicendo
che restarono ai centuriati), anche per una ritualistica religiosa
semplificata. Eleggevano i questori, gli edili curuli, le cariche
ausiliarie e, da un certo periodo, anche il pontefice massimo ed
altre cariche sacerdotali (anche se votavano solo 17 tribù estratte
a sorte per motivi religiosi). In epoca tardo
repubblicana, condussero gran parte dei processi,
finché il dittatore Lucio Cornelio Silla stabilì le corti
permanenti (quaestiones). Svetonio racconta che al tempo di
Augusto, primo imperatore romano: «E anche durante le elezioni dei
tribuni, nel caso non ci fosse un numero sufficiente di candidati tra
i senatori, li prese tra i cavalieri romani, tanto poi da permettere
loro, una volta scaduto il mandato, di rimanere nell'ordine che
volessero.» (Svetonio, Augustus, 40.). Ancora Svetonio aggiunge, contro i
brogli elettorali: «Ristabilì anche l'antico diritto dei Comizi e,
stabilite molteplici pene contro la corruzione elettorale, il giorno
dei Comizi divise alle tribù Fabia e Scapzia, delle quali era
membro, mille sesterzi a testa, perché non si aspettassero niente da
nessun candidato.» (Svetonio, Augustus, 40.). Sappiamo che lo stesso Augusto, ogni
volta che assisteva alle elezioni dei magistrati, passava tra le
tribù con i suoi candidati e chiedeva i voti per gli stessi, secondo
quanto prescritto dalla tradizione. E anche lui votava nella tribù,
come un normale cittadino.
- I concili della plebe
(concilia plebis) si costituirono in seguito alla
secessione della plebe sul Monte Sacro nel 494 a.C. per rivendicare
il proprio diritto di partecipare alla vita politica della civitas.
In questa circostanza la plebe si dà un'organizzazione: oltre ai
concilia plebis, sono creati i tribuni della plebe, gli edili; le
delibere della plebe raccolta nell'assemblea convocata dal tribuno
della plebe prenderanno il nome di plebiscita
(plebisciti). Da queste assemblee, naturalmente, saranno esclusi i
patrizi: la plebe ottiene in questo momento la possibilità di una
propria iniziativa politica. Le assemblee della plebe (concilia
plebis) sono ripartite al proprio interno in tribù
territoriali, 35 in totale di cui 4 urbane e 31 rustiche.
Sono
convocate dal tribuno della plebe, il quale, a sua
volta, è eletto da questa stessa assemblea. I plebisciti, ossia le
delibere dei concili della plebe, dal 287 a.C. con
la lex Hortensia vengono equiparate alle leggi emanate dal Senato.
Oltre alla funzione elettorale
(elezione di tribuni ed edili) e legislativa i concilia
plebis svolgono anche funzione giudiziaria. Il luogo
in cui l'assemblea si riunisce è l'Aventino, al di fuori del
pomerio (le mura della città), sfera sacrale della città in cui non si portano armi.
Per le
questioni di ordine giuridico e amministrativo le fonti riportano
anche Foro e Campidoglio come luoghi di riunione. Nel Campo Marzio, anch'esso al di fuori del pomerio, può schierarsi l'esercito in armi.
Magistrature elettive
 |
Littore con fascio littorio. |
- Nell'antica Roma i
consoli
(dal latino:
consules, "coloro che decidono insieme", anche se non sempre si consultavano) esclusivamente
di estrazione patrizia fino al 367 a.C., rimanevano ordinariamente in carica un anno ed erano eletti dall'
assemblea cittadina
più importante del momento, fosse questa il parlamento generale di tutto il popolo o il consiglio maggiore, ma di norma venivano
eletti nei
comizi centuriati. I consoli erano i due magistrati che, eletti ogni anno, esercitavano collegialmente il supremo potere civile e militare ed erano quindi dotati di
potestas ed
imperium, l'autorità giuridica, sancita dalla presenza dei littori, i portatori di fasci di aste e scuri.
Durante i periodi di guerra, il criterio primario di scelta dei consoli era l'abilità militare, visto che disponevano del potere assoluto e un giuramento di fedeltà al cospetto degli dèi da parte dei militari arruolati nella leva, li obbligava i soldati ad osservare l'assoluta ubbidienza ai consoli.
Quindi, per lungo tempo accadde che quando la plebe si organizzava per liberarsi dall'assolutismo degli aristocratici, era sufficiente convocare la leva militare per trasformare la massa in obbedienti militi, anche se poi non era garantita la sottomissione completa alle eventuali prepotenze dei comandanti e ci furono episodi di ammutinamento, puniti anche con con la decimazione. Con le cosiddette Leges Liciniae Sextiae (del 367 a.C.), i plebei ottennero il diritto a eleggerne uno; il primo console plebeo fu Lucio Sestio, nel 366 a.C.
La magistratura del consolato era la più importante tra le
magistrature maggiori della Repubblica romana (immediatamente al di
sotto della dittatura, che era però magistratura solo
straordinaria). Questa la definizione che ne dà Polibio: «I consoli, prima di guidare le
legioni al di fuori dalla città [di Roma], esercitano l'autorità su
tutti i pubblici affari a Roma. Gli altri magistrati, ad eccezione
dei tribuni della plebe, obbediscono ai loro ordini.» (Polibio, VI,
12.1-2.). Il termine derivava, secondo lo stesso
Livio, dal dio Conso, una divinità che "dispensava consigli",
come dovevano fare i due massimi magistrati della Repubblica romana. L'importanza di tale carica era tale
che i nomi dei consoli eletti in un certo anno venivano utilizzati,
tramite eponimia, per individuare quell'anno nel calendario romano. I
nomi venivano riportati in un apposito elenco, i fasti consulares, da
parte dei pontefici. In età imperiale, la
carica consolare sopravvisse, ma divenne di nomina imperiale
e, dopo la fondazione di Costantinopoli, un console venne
regolarmente eletto per l'Occidente e uno per l'Impero bizantino,
perpetuandosi tale pratica a Roma anche dopo la caduta
dell'Occidente, sino al 534, e a Costantinopoli sino al 541.
- Il censore era, nell'antica Roma, chi esercitava la censura, la magistratura istituita nel 443 a.C. e operante fino al 350 d.C. Caduta in disuso nel tardo periodo repubblicano, venne ripristinata da Augusto. La magistratura del Censore fu istituita nel 443 a.C. sulla base di una proposta presentata al Senato, per ovviare al problema sempre più pressante, del ritardo con cui venivano tenuti i censimenti, fino ad allora di responsabilità dei consoli.
« La censura si era resa necessaria non solo perché non si poteva più rimandare il censimento che da anni non veniva più fatto, ma anche perché i consoli, incalzati dall'incombere di tante guerre, non avevano il tempo per dedicarsi a questo ufficio. Fu presentata in senato una proposta: l'operazione, laboriosa e poco pertinente ai consoli, richiedeva una magistratura apposita, alla quale affidare i compiti di cancelleria e la custodia dei registri e che doveva stabilire le modalità del censimento. » (Tito Livio, Ab urbe condita, IV, 8)
Primi a ricoprire la carica, ad appannaggio dei patrizi, furono i consoli del 444 a.C., Lucio Papirio Mugillano e Lucio Sempronio Atratino, quasi a risarcimento del fatto che il loro consolato durò meno dell'anno normalmente previsto per la carica.
- Il pretore, in latino praetor, era un magistrato romano dotato di:
- imperium (potere di stampo militare che, come denuncia il suffisso -ium, ha natura dinamica, e che conferisce al suo titolare la facoltà di impartire ordini ai quali i destinatari non possono sottrarsi, con conseguente potere di sottoporre i recalcitranti a pene coercitive di natura fisica (fustigazione o, nei casi più gravi, decapitazione) o patrimoniale (multe); simboli esteriori di questo potere sono i fasci littori) e
- iurisdictio (il potere, di cui erano dotati alcuni magistrati, detti giusdicenti, di impostare in termini giuridici la controversia.
In questo senso la iurisdictio si distingue dalla iudicatio, che è invece il potere di risolvere la controversia, e attribuito al giudice che emetterà la sentenza.
Dotati di iurisdictio erano i due pretori (praetor urbanus e praetor peregrinus), gli edili curuli e, nelle province, i governatori provinciali).
L'attività del Praetor si concretizzava nella concessione dell'actio, cioè lo strumento con cui si permetteva ad un cittadino romano che chiedeva tutela, nel caso in cui non ci fosse una lex che prevedesse la tutela, di agire in giudizio, e portare quindi la situazione dinnanzi al magistrato.
"Pretori", secondo Cicerone, erano detti i consoli in età arcaica. Tale titolo li avrebbe designati come capi dell'esercito; egli riteneva che il termine contenesse le stesse componenti elementari del verbo prae-ire (andare avanti a tutti, precedere, guidare). In effetti il periodo e l'incarico di comando dei consoli poteva essere detto Pretorio e già in un frammento di una legge delle XII tavole riportato da Aulo Gellio si fa menzione del pretore come del massimo magistrato cittadino. Così anche Tito Livio, che testimonia di un'antica legge in cui si parlava di un alto magistrato detto praetor maximus. Pretore era anche il titolo di una carica presso altre comunità di Latini oltre ai Romani, ed è anche il nome che Livio dava allo stratego degli Achei.
La pretura, intesa quale magistratura distinta dal consolato, venne istituita nel 367 a.C. La carica aveva durata annuale ed era accessibile solo ai patrizi. Fu infatti creata come soluzione di compromesso tra patrizi e plebei allo scopo di controbilanciare l'ottenimento da parte dei plebei dell'accesso al consolato. Tuttavia già dieci anni dopo (356 a.C.) veniva nominato il primo pretore plebeo. Il pretore era detto "collega consulibus", e veniva eletto con gli stessi auspici nei Comitia Centuriata. I consoli venivano eletti per primi, e dopo toccava ai pretori.
Grazie al potere di imperium e al potere di iurisdictio di cui era parimenti dotato, riuscì a svolgere una funzione propulsiva dell'ordinamento giuridico, correggendo e colmando le lacune dello ius civile. La pretura era in origine una specie di consolato, e le funzioni dei pretori erano una parte di quelle dei consoli che, secondo Cicerone, venivano chiamati anche iudices a iudicando. I pretori a volte comandavano l'esercito dello stato; e mentre i consoli erano assenti con le loro armate, esercitavano le funzioni di questi ultimi all'interno della città.
Era anche un Magistratus Curulis e possedeva l'Imperium, e di conseguenza era uno dei Magistrati Maiores: ma doveva rispetto e obbedienza ai consoli. Le insegne del suo ufficio erano sei littori, la sella curule, la toga praetexta. In un periodo successivo il pretore, a Roma, aveva solo due littori. Il pretorato venne inizialmente dato al console dell'anno precedente, come risulta da Livio. L. Papirio fu pretore dopo essere stato console.
- I questori erano magistrati
minori, la cui carica (quaestura) costituiva il primo grado del
cursus honorum e richiedeva come età minima 30 anni (28 per i
patrizi). All'inizio potevano essere solo patrizi e possedevano giurisdizione criminale (quaestores
parricidii), in seguito competenze amministrative, supervisionando e
gestendo il tesoro e le finanze. Le origini dell'incarico possono essere
fatte risalire ai tempi dei re di Roma. Uno dei più antichi questori
era il quaestor parricidii probabilmente introdotto da Numa
Pompilio quando introdusse con la lex regia il delitto di parricidio.
Nell'età monarchica erano nominati dai re, in quella repubblicana dai
consoli. Privi di imperium, dal 447 a.C. erano eletti dal popolo nei Comizi Tributi, in numero di due; dal 421 a.C. poterono accedervi
anche i plebei e così divennero quattro, dei quali due rimanevano a
Roma (quaestores urbani) ad amministrare l'erario (quaestores
aerarii) e gli altri due, invece, rimanevano al fianco dei consoli.
Durante il consolato di Gneo Cornelio
Cosso e Lucio Furio Medullino, nel 409 a.C., per la prima volta
furono eletti alla carica dei plebei: «per la prima volta furono nominati a
questa magistratura dei plebei. Infatti, su quattro posti
disponibili, uno solo toccò a un patrizio, Cesone Fabio Ambusto,
mentre a giovani di famiglie nobilissime furono preferiti tre plebei:
Quinto Silio, Publio Elio e Publio Papio.»
(Tito Livio, Ab Urbe condita, IV, 4,
54.)
Dopo il 420 a.C. esistevano a
Roma quattro questori, eletti annualmente; dopo il 267 a.C. il numero
fu elevato a otto. Alcuni venivano assegnati a compiere il loro
servizio all'interno della capitale, mentre altri entrano distaccati
assieme a governatori delle province o generali dell'esercito; altri
ancora erano assegnati alla supervisione delle finanze militari. Non
a caso Polibio racconta che all'interno dell'accampamento militare,
gli extraordinarii (truppe scelte tra i socii) di solito, non solo
erano accampate vicino ai consoli, ma durante le marce e in ogni
altra occasione, erano totalmente e costantemente a disposizione del
console e del questore.
Dopo le riforme di Silla dell'81 a.C.,
l'età per candidarsi alla questura fu elevata a 28 anni per i
patrizi e 30 per i plebei: l'elezione a questore attribuiva
automaticamente lo status di senatore; contestualmente il numero dei
questori fu elevato a 20. Cesare portò il loro numero a 40 nel 45
a.C.
Questi seguivano i consoli e i pretori,
i proconsoli e i propretori nelle spedizioni e nelle province, per
curarne l'amministrazione (quaestores militares, provinciales). I
quaestores urbani risiedevano in sedi differenti; quello che stava ad
Ostia (quaestor Ostiensis) sorvegliava le importazioni, in
particolare quelle di grano.
- I primi tribuni furono creati da
Romolo, che nell'atto di creare le tre tribù originarie (Ramnes,
Tities e Luceres) pose alla testa di ciascuna di esse un capo che le
rappresentasse. Col tempo la carica di tribuno sarà utilizzata per diversi incarichi specifici.
- Il tribuno della plebe (in latino
tribunus plebis) fu la prima magistratura plebea, conquistata nel 494 a.C., all'incirca 15
anni dopo la fondazione della Repubblica romana, con la secessione dei plebei, che avevano abbandonato
in massa la città, ritirandosi sul Monte Sacro (o sull'Aventino), accettando di
rientrare (famoso è il tentativo di convincerli di Menenio Agrippa grazie a un suo apologo sul
corpo umano) solo quando i patrizi
avessero concesso una dignità giuridica alla plebe attraverso la creazione di proprie cariche pubbliche legalmente inviolabili e sacrali,
caratterizzate dal termine latino sacrosanctitas. Questo significava che lo Stato si
assumeva il dovere di difendere i tribuni da qualsiasi tipo di
minaccia fisica e garantiva inoltre ai tribuni stessi il diritto di
difendere un cittadino plebeo messo sotto accusa da un magistrato
patrizio (ius auxiliandi). Secondo la tradizione i primi tribuni
della plebe erano due, si chiamavano Lucio Albinio e Gaio Licinio Stolone.
La sacrosanctitas, cioè
l'inviolabilità, faceva sì che chiunque toccasse il tribuno
diventasse sacer agli dèi inferi, quindi passibile di pena capitale.
Il tribuno aveva il diritto di presiedere i concilia plebis (ius
agendi cum plebe) e, in epoca più tarda, il diritto di convocare il
senato (ius senatus habendi)
Dal 471 a.C. i tribuni della plebe vennero eletti dai concilia plebis.
I tribuni della plebe non avevano alcun
potere al di fuori delle mura della città, tranne quando, con gli
altri magistrati romani, si recavano sul monte Albano per i
sacrifici, comuni ai Latini, a Giove. Questa limitazione fu sfruttata
dai consoli del 483 a.C., Marco Fabio Vibulano e Lucio Valerio
Potito, per superare l'opposizione di un tribuno della plebe alla
leva militare di quell'anno; i due consoli infatti, sfruttando questa
limitazione al potere del tribuno, chiamarono la leva fuori dalle
mura della città.
A partire dal 457 a.C., durante il
consolato di Gaio Orazio Pulvillo e di Quinto Minucio Esquilino
Augurino il numero dei tribuni fu elevato a dieci, due per ciascuna
classe.
«Questa notizia suscitò uno spavento
tale che i tribuni permisero l'arruolamento, non senza aver prima
ottenuto - siccome per cinque anni erano stati presi in giro
riuscendo così di ben poco aiuto alla plebe - la garanzia che in
futuro sarebbero stati eletti dieci tribuni. I patrizi furono
costretti ad accettare, assicurandosi però con una clausola di non
rivedere più, da quel giorno in poi, gli stessi tribuni. Si passò
poi sùbito alla nomina dei tribuni, per evitare che quella promessa,
come tutte le altre in passato, non venisse mantenuta una volta
finita la guerra. A 36 anni di distanza dai primi, furono allora
nominati dieci tribuni, due per ciascuna classe, e si stabilì che in
futuro l'elezione avrebbe seguito la stessa procedura» (Tito Livio,
Ab Urbe Condita Libri, Libro III, 30.)
Fino al 421 a.C. il tribunato fu
l'unica magistratura a cui i plebei potevano accedere e che,
naturalmente, era a essi riservata.
Per contro negli ultimi periodi
della repubblica questa carica aveva assunto un'importanza e un
potere talmente grandi che alcuni patrizi ricorsero a espedienti per
riuscire a conseguirla. Ad esempio Clodio Appio si fece adottare da un ramo
plebeo della sua famiglia e fu così in grado di candidarsi, con
successo, alla carica. Non mancarono casi in cui l'inviolabilità
della carica di tribuno fu usata come pretesto per compiere violenze
e soprusi, come nel caso dello stesso Clodio e in quello di Milone.
Dal 449 a.C. acquisirono un potere
ancora più formidabile, lo Ius intercessionis, ovvero il diritto di
veto sospensivo contro provvedimenti che danneggiassero i diritti
della plebe emessi da un qualsiasi magistrato, compresi i consoli, i
dittatori e gli altri tribuni della plebe; soltanto l’interrex ne
era esentato. Polibio aggiunge che, se anche uno solo dei tribuni
della plebe avesse opposto il proprio veto, il Senato non solo non
avrebbe potuto eseguire alcuna delle sue deliberazioni (senatus
consulta), ma neppure tenere sedute ufficiali o riunirsi.
I tribuni avevano inoltre il potere di
irrogare la pena capitale a chiunque ostacolasse o interferisse con
lo svolgimento delle loro mansioni, sentenza di morte che veniva
solitamente eseguita mediante lancio dalla Rupe Tarpea. Questi sacri
poteri dei tribuni furono a più riprese sanciti e confermati in
occasione di solenni riunioni plenarie di tutto il popolo plebeo.
- Quella di tribuno consolare (Tribunus
militum consulari potestate) è stata la magistratura suprema della repubblica
romana durante alcuni periodi del V e IV secolo a.C. I tribuni militum consulari potestate
(tribuni militari con potestà consolare) o più brevemente tribuni
consolari, erano eletti con potere consolare durante il cosiddetto
"conflitto degli ordini".
Secondo Tito Livio e Dionigi di
Alicarnasso la magistratura dei tribuni militum consulari potestate
fu creata nel periodo del conflitto degli ordini assieme alla carica
di censore allo scopo di permettere ai plebei l'accesso ai
più alti incarichi di governo senza per questo dover riformare la
carica di console che il patriziato difendeva come riservata al suo
ordine. Con l'introduzione della figura del tribuno consolare si
oltrepassava il problema formale pur dando alla plebe l'accesso al
massimo potere. Nonostante la prima nomina sia avvenuta
nel 444 a.C. occorre aspettare il 400 a.C., perché si possa
registrare la nomina di un plebeo, Publio Licinio Calvo Esquilino,
alla magistratura del tribunato consolare. «..., tuttavia - solo per esercitare
il diritto di cui godevano - non si andò più in là dell'elezione a
tribuno militare con poteri consolari di un unico plebeo di nome
Publio Licinio Calvo. Gli altri eletti erano patrizi e si trattava di
Publio Manlio, Lucio Titinio, Publio Melio, Lucio Furio Medullino e
Lucio Publilio Volsco. La plebe stessa si stupì di aver ottenuto un
tale successo, non meno dell'eletto in persona, uomo privo in
precedenza di cariche, semplice senatore anziano e già piuttosto
avanti con gli anni. Non si conosce con certezza il motivo per il
quale fosse toccato proprio a lui l'onore di godere per primo
dell'ebbrezza di quel nuovo incarico.» (Tito Livio, "Ab Urbe Condita",
V, 12.)
Sembra che la scelta della forma di
governo di un dato anno - consoli o tribuni consolari - fosse
affidata al popolo al momento delle elezioni e quindi si osservano
anni in cui Roma era guidata da consoli e altri in cui la guida era
affidata ai tribuni consolari. Molto probabilmente la scelta avveniva
scegliendo le "persone" più che i "tipi di carica"
in relazione alla capacità dei singoli candidati di attrarre i voti
delle tribù. Il numero dei tribuni consolari variò
da 3 a 6. Inoltre, poiché venivano considerati anche colleghi dei
censori, talvolta si parla di "otto tribuni".
L'elezione dei tribuni consolari ebbe
termine quando, nel 367 a.C. con l'approvazione delle leges Liciniae
Sextiae, la plebe riuscì ad ottenere l'accesso alla carica di
console, accesso che fu poi regolamentato dalla lex Genucia approvata
nel 342 a.C.
- Il tribuno militare (Tribunus militum)
era un'ufficiale superiore della legione romana in epoca repubblicana
e imperiale, nome che deriva dai capi delle antiche tribù dell'epoca regia.
Nella Roma repubblicana,
c'erano sei tribuni per ogni legione. L'autorità era data a due di
loro e il comando era a rotazione tra tutti e sei. I tribuni erano
nominati dal Senato e per avere questo incarico era sufficiente far
parte della classe senatoria. Inoltre, all'inizio della guerra degli
ordini (V-IV secolo a.C.) si ricorreva a tribunus militum consulari
potestate (tribuni militari con poteri consolari), per ovviare alle
pressioni della parte plebea che spingeva per l'accesso al consolato
(carica accessibile solamente ai patrizi), cosa che alla fine ottenne
dopo le leggi Licinie-Sestie.
Invece dei soliti due consoli, si
eleggevano tra i quattro e i sei tribuni per quell'anno. Nel 366 a.C.
i tribuni Licinio Stolone e Sestio Laterano ottennero l'abolizione
dei tribuni dalla massima carica dello Stato a favore del consolato,
composto da un console patrizio e uno plebeo. Come nel
senato, anche le assemblee del popolo avevano la possibilità di
eleggere un tribuno, che prendeva il nome di tribunus militum a
populo. Erano eletti dopo i consoli in numero
di 24 (dei quali 14 con cinque anni di servizio e 10 con dieci anni
di servizio) al tempo delle guerre pirriche.
Sappiamo da Polibio che a questi
ufficiali spettava la sorveglianza su ogni attività che si svolgesse
all'interno dell'accampamento. Si dividevano tra loro in coppie,
che rimanevano in carica, a turno, per due mesi su sei. I due tribuni
di turno dovevano provvedere a tutte le necessità che gli si
presentavano durante una campagna militare. Sempre secondo lo storico
greco, avevano funzioni analoghe i praefecti sociorum degli alleati italici.
Sappiamo inoltre che all'alba, i
cavalieri romani e tutti i centurioni si presentavano davanti alle
tende dei tribuni, dopo che questi si erano in precedenza recati dal
console, ricevendo da quest'ultimo gli ordini per la giornata. A
questo punto i tribuni, trasmettevano le disposizioni del loro
comandante in capo a cavalieri e centurioni, che a loro volta li
comunicavano alle loro truppe. Al fine poi di assicurarsi che la parola
d'ordine, durante la notte, venisse trasmessa in modo adeguato
all'interno dell'accampamento militare, venivano prima scelti i
tesserarii di ciascun manipolo, ai quali il tribuno consegnava, ogni
giorno al tramonto, la parola d'ordine, scritta su una tavoletta di
legno (tessera). Questa parola d'ordine doveva essere consegnata al
comandante del manipolo successivo, il quale, a sua volta, la
consegnava a quello del manipolo seguente, fino a che tutti i
manipoli ne fossero informati. Gli ultimi a ricevere le tesserae
dovevano riportarle ai tribuni, prima che scendesse la notte. Nel
caso in cui ne fosse mancata qualcuna, si provvedeva immediatamente
ad indagare, ed il responsabile della mancata consegna veniva
severamente punito.
Mentre i soldati dovevano obbedire ai
tribuni, questi ultimi erano soggetti ai consoli. Il tribuno, e per
gli alleati il praefectus sociorum, avevano il potere di infliggere
punizioni, di confiscare beni e punire con la fustigazione.
Dopo la riforma mariana dell'esercito
romano (I secolo a.C.), che creò i soldati di professione, le
legioni furono comandate dal legatus.
C'erano sempre sei tribuni per
legione: subito sotto il legato c'era il tribuno laticlavio, che era
un giovane di estrazione senatoria, e poi, con un rango inferiore, vi
erano cinque tribuni angusticlavi, che provenivano dal ceto equestre.
- Il tribuno erario (Tribunus aerarii) era il magistrato che in origine distribuiva la paga ai soldati.
- Il tribuno angusticlavio (Tribunus
angustum clavium) era il magistrato con incarichi militari che
comandava una coorte, parte del gruppo di comando dei cinque tribuni
della legione. Questo ufficiale trae il suo appellativo,
angusticlavio, dalla fascia di porpora cucita sulla toga che ne
attesta l'appartenenza al gruppo equestre. Spesso chi ricopre questo
ruolo è già stato comandante di una cohors ausiliaria di cavalleria prima di
passare alla legione di fanti. Secondo alcuni, questo "ufficiale
cadetto" è un uomo di rango equestre con esperienza militare,
ma che non ha autorità.
Ha il diritto di partecipare al consiglio di
guerra dello stato maggiore, ma non ha potere in battaglia. La gran
parte di loro serve sotto il legatus legionis, mentre pochi altri
fortunati (come Agricola) sono selezionati per servire nel seguito di
un governatore provinciale. Secondo Tacito non prendono il loro ruolo
tanto seriamente quanto opportuno, mettendo in confronto suo suocero
Agricola con altri tribuni scrivendo che a differenza di questi non
«approfittò della carica di tribuno e della scusante
dell'inesperienza per godersi congedi e spassi».
Secondo altri, il tribuno
angusticlavio, a differenza dell'inesperto tribuno laticlavio, che si
occupa della gestione amministrativa, ricopre incarichi militari
effettivi. In primo luogo durante il combattimento e la marcia guida
due coorti per un totale di circa 1000 uomini. Inoltre ispezionano le
sentinelle, addestrano le reclute, sono presenti agli addestramenti,
partecipano al consiglio di guerra ed al tribunale legionario.
Nell'amministrazione, devono stilare le liste dei soldati, conferire
permessi e licenze, sorvegliare gli approvvigionamenti e controllare
l'ospedale da campo. È sempre in stretto contatto con la truppa
della quale conosce sia le caratteristiche sia la potenza militare.
- Il tribunus celerum era il comandante delle tre
centurie dei cavalieri Celeres, la guardia del corpo a cavallo di Romolo.
Nessun commento:
Posta un commento